Somme successive all’evasione fiscale, nessun sequestro sui conti bancari dell’impresa

La Redazione
25 Settembre 2018

Per i giudici della Terza Sezione Penale, se vi è la prova che le somme non sono profitto del reato, non è possibile sequestrare i conti della società. Il caso in esame è emblematico: le somme provenivano da rimesse effettuate da terzi successivamente alla data di commissione del reato; dunque, esse non potevano rappresentare il profitto dell'evento criminoso.

Nessun sequestro sui conti bancari dell'impresa, se le somme sono successive all'

evasione fiscale

.

Lo conferma la

Cassazione

, con la

sentenza del 24 settembre 2018 n. 41104

, con la quale la Corte ha respinto il ricorso di un imprenditore, accogliendo però quello del suo vice.

In breve: per i giudici della Terza Sezione Penale, se vi è la prova che le somme non sono profitto del reato, non è possibile sequestrare i conti della società. Il caso in esame è emblematico: le somme provenivano da rimesse effettuate da terzi successivamente alla data di commissione del reato; dunque, esse non potevano rappresentare il profitto dell'evento criminoso. Avrebbero difettato, altrimenti della caratteristica del profitto, pur sempre necessario per poter procedere, in base alle definizioni ed ai principi di carattere generale, ad un sequestro, come quello di specie, in via diretta.

È comunque necessario che i ricorrenti dimostrino, tramite tracciamento delle somme sui conti, che esse non sono profitto del reato: per il ricorrente vi è «l'onere di allegare le circostanze da cui desumere che l'accrescimento del conto è frutto di rimesse successive alla commissione del reato e con questo non collegabili. Ciò significa, che il legale rappresentante della società in epoca successiva alla data del commesso reato […] ha l'onere di allegare la prova che il denaro giacente sul conto […] fosse di derivazione diversa dal risparmio di imposta e successiva al compimento del reato sicché non poteva configurarsi come profitto».

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