La riserva legale nelle s.r.l. con capitale sociale inferiore a 10.000 euro

25 Settembre 2018

Si chiede di conoscere come debba essere determinata la riserva legale in una società a responsabilità limitata, per la quale ci si è avvalsi della facoltà prevista dal 4° comma dell'articolo 2463 c.c. e, quindi, il suo capitale sociale è stato fissato in un importo inferiore a 10.000 euro.

Si chiede di conoscere come debba essere determinata la riserva legale in una società a responsabilità limitata, per la quale ci si è avvalsi della facoltà prevista dal 4° comma dell'art. 2463 c.c. e, quindi, il suo capitale sociale è stato fissato in un importo inferiore a 10.000 euro.

In via preliminare, va segnalato come in generale la determinazione della riserva legale in una società di capitali sia “governata” dall'art. 2430 c.c., per il quale, salve le disposizioni delle leggi speciali, “dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale” (1° comma), con l'ulteriore specificazione che detta “riserva deve essere reintegrata … se viene diminuita per qualsiasi ragione” (2° comma).

Obiettivo della norma dianzi riportata è quello di offrire una sorta di protezione che preservi l'integrità del capitale sociale della società dalle eventuali perdite che la medesima si trovasse ad avere negli esercizi [v. D. Boggiali, A. Ruotolo (2013), 10, G. Trinchese (2017), 11 e L. Tronci (2014), 191 ss.,], obbligandola, laddove consegua un utile d'esercizio, a incrementare il proprio patrimonio netto, attraverso l'accantonamento in questa riserva di una parte (come minimo, la “ventesima”) degli utili conseguiti nell'esercizio, fino a quando non venga a essere raggiunto l'ammontare previsto dalla legge del “quinto del capitale sociale”, ritenuto dal Legislatore quello “sufficiente” allo scopo. Si tratta, in sostanza, di una “forma di autofinanziamento obbligatorio della società” [C. G. Casadio (2017), 1155] indisponibile ai soci, in quanto votato a costituire (se non si considerano i cd. “versamenti in conto capitale” [per approfondimenti, v., tra gli altri, C. G. Casadio (2017), 1156]) l'ultima “barriera” che le perdite dovranno aggredire prima di poter intaccare il capitale sociale [v. A. Mambriani (2015), 5]. Non è quindi un caso che, in virtù di questa particolare funzione, il Legislatore abbia inserito nella norma l'avverbio “almeno”, poiché, così facendo, permette alla società (rectius, all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio) di decidere volta per volta se destinare o meno a riserva legale un ammontare dell'utile d'esercizio superiore alla “ventesima” parte, e, conseguentemente, se volerla o meno “completare” (nel senso di raggiungere il fatidico “quinto del capitale sociale”) con maggiore celerità.

Ciò premesso – “calandosi” ora nella disciplina bilancistica delle società a responsabilità limitata (s.r.l.) – per la determinazione della riserva legale occorre distinguere a seconda che la società presenti o meno un capitale sociale inferiore a 10.000 euro. Infatti:

- se a livello di prima approssimazione l'applicabilità alla generalità delle s.r.l. dell'art. 2430 c.c. è garantita dal generico richiamo presente nel 1° comma dell'articolo 2478-bis cod. civ., ossia che “il bilancio [di questo tipo societario] deve essere redatto con l'osservanza delle disposizioni di cui alla sezione IX, del capo V del … libro [V del codice civile]”;

- qualora la s.r.l. (come nel caso oggetto del quesito) – avvalendosi della possibilità concessa dal 4° comma dell'art. 2463 c.c. – “fissi” il suo capitale sociale in un range compreso tra 1 euro e 9.999 euro, il disposto dell'articolo 2430 cod. civ. deve essere coordinato con quanto stabilito nel 5° comma dell'articolo 2463 cod. civ.Quest'ultima norma, invero, statuisce che “la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'art. 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro[, sottolineando che] la riserva così formata [a)]può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite[, e b)] … deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione”.

Al riguardo – se quindi per le s.r.l. con capitale sociale pari o superiore a 10.000 euro la riserva legale deve essere calcolata (esclusivamente) secondo l'articolo 2430 cod. civ. – per quelle con capitale sociale inferiore a 10.000 euro, la determinazione della medesima deve inevitabilmente avvenire (anzitutto, ma, come si vedrà, non solo) in base al dettato del 5° comma dell'articolo 2463 cod. civ.

Del resto, l'intento del Legislatore in quest'ultima fattispecie (s.r.l. con capitale sociale inferiore a 10.000 euro) è quello di favorire l'ottenimento nel più breve tempo possibile di una patrimonializzazione minima dell'entità [v. A. Busani (2013), p. 1082, L. Della Tommasina (2017), pp. 365 s., A. Mambriani (2015), p. 4, F. Tassinari (2017), p. 1346, G. Trinchese (2017), p. 15, e L. Tronci (2014), pp. 191 ss.], intendo per tale l'ammontare minimo di capitale sociale che il Legislatore ritiene “normale” per una s.r.l., ossia 10.000 euro (v. art. 2463, comma 1, numero 4, c.c.); il tutto, attraverso un processo di accantonamento indubbiamente più veloce rispetto a quello “ordinario” ex articolo 2430 cod. civ. (come minimo, va portato a riserva un “quinto” dell'utile d'esercizio in luogo di un “ventesimo”), che terminerà solo nel momento in cui la somma del capitale sociale e della riserva legale accantonata raggiunge l'importo complessivo, per l'appunto, di 10.000 euro [A. Mambriani (2015), pp. 5 s.] (salvo naturalmente che la medesima non diminuisca successivamente per copertura perdite, nel qual caso, come previsto dalla norma, occorrerà procedere alla reintegrazione della riserva con nuovi accantonamenti di utili).

In termini pratici, nel caso in cui ad esempio la s.r.l. presentasse un capitale sociale pari a 1 euro, a mente del 5° comma dell'articolo 2463 cod. civ. occorrerà, in base agli utili che verranno eventualmente conseguiti negli esercizi, accantonare nel tempo a riserva legale una quota dei medesimi fino ad arrivare a complessivi 9.999 euro; qualora il capitale sociale della suddetta società fosse invece pari a 9.000 euro, l'apporto totale richiesto a riserva legale in base al richiamato comma si “limiterà” a 1.000 euro.

A quanto sin qui argomentato, va comunque aggiunto che se è vero che la riserva legale nella s.r.l. con capitale sociale inferiore a 10.000 euro deve essere determinata in primis sulla scorta di quanto stabilisce il 5° comma dell'articolo 2463 cod. civ., ciò non vuol (automaticamente) significare che la medesima non soggiaccia “mai” al contenuto dell'articolo 2430 cod. civ., anche perché, come visto, il richiamo di quest'ultimo articolo indirettamente contenuto nel 1° comma dell'art. 2478-bis c.c. si applica alla generalità delle s.r.l., senza escludere quelle con capitale sociale inferiore a 10.000 euro.

Ai fini che qui rilevano, se si confronta il 5° comma dell'art. 2463 c.c. con l'art. 2430 c.c. emerge chiaramente come le previsioni ivi contenute si differenzino, non solo, come dianzi evidenziato, nell'ammontare minimo dell'accantonamento, ma pure nel “tetto” che deve essere raggiunto perché cessino gli accantonamenti. Infatti:

- nel primo caso (5° comma dell'art. 2463 cod. civ.) si deve accantonare a riserva legale sin tanto che la somma di quest'ultima e del capitale sociale non raggiunge l'importo complessivo di 10.000 euro;

- nel secondo caso (articolo 2430 cod. civ.) si deve accantonare a riserva legale sino a che l'ammontare della stessa non raggiunge il “quinto del capitale sociale”.

Ora, fermo restando il fatto che la riserva legale in una s.r.l. con capitale sociale inferiore a 10.000 euro deve ritenersi “unica” al pari di una s.r.l. con capitale sociale pari o superiore a 10.000 euro [v., per tutti, F. Tassinari (2017), p. 1346], dovendosi nel caso della s.r.l. con capitale sociale inferiore a 10.000 euro rispettare entrambe le disposizioni, potrebbe a seconda dell'ammontare del capitale sociale, aversi la necessità di integrare la riserva legale ottenuta ex 5° comma dell'articolo 2463 cod. civ., con ulteriori accantonamenti per rispettare quanto previsto dall'articolo 2430 cod. civ. [in questo senso, A. Busani (2013), p. 1082, A. Mambriani (2015), p. 6, F. Tassinari (2017), p. 1346, G. Trinchese (2017), p. 16, e L. Tronci (2014), pp. 191 ss.; contro, invece, D. Boggiali, A. Ruotolo (2013), pp. 10 s.].

Riprendendo, per completare il ragionamento, gli esempi numerici fatti in precedenza, si è detto che laddove il capitale sociale sia posto pari a 1 euro, la riserva legale determinata in base al 5° comma dell'articolo 2463 cod. civ. dovrà arrivare a essere pari a 9.999 euro, un importo quest'ultimo che sicuramente è rispettoso (senza necessità di ulteriori accantonamenti) di quanto richiesto dall'articolo 2430 cod. civ., anzi va “oltre”, visto che supera il quinto del capitale sociale (pari, nel caso di specie, a 0,20 euro). Qualora, però, il capitale sociale sia fissato in 9.000 euro, la riserva legale ex 5° comma dell'articolo 2463 cod. civ. – dovendo raggiungere l'importo di “soli” 1.000 euro – non è sufficiente a ottemperare a quanto previsto dall'articolo 2430 cod. civ., posto che, in questo caso, il quinto del capitale sociale è pari a 1.600 euro. Di conseguenza, una volta terminato l'accantonamento secondo il 5° comma dell'articolo 2463 cod. civ. (1.000 euro), occorrerà procedere ad accantonare a riserva l'ulteriore importo (600 euro) seguendo le regole dettate dall'articolo 2430 cod. civ., così da adempiere anche al disposto di quest'ultimo articolo.

Peraltro, quest'obbligo di integrazione per rispettare il limite di cui all'articolo 2430 cod. civ. si manifesta altresì quando si ha la diminuzione della riserva legale, perché impiegata per aumentare “gratuitamente” il capitale sociale. Si pensi, a titolo esemplificativo, a una s.r.l. con capitale sociale di 1 euro e riserva legale di 9.999 euro, in cui l'assemblea decide di aumentare il capitale sociale trasferendo in esso buona parte della riserva legale, ad esempio, 9.499 euro. A seguito della suddetta operazione, il capitale sociale viene a essere pari a 9.500 euro, mentre la riserva legale diminuisce a 500 euro, importo quest'ultimo “rispettoso” sì del 5° comma dell'articolo 2463 cod. civ., ma non anche dell'articolo 2430 cod. civ. (in quanto la riserva dovrebbe essere il 20% di 9.500 euro, ossia 1.900 euro), con l'effetto occorrerà operare negli esercizi successivi in cui si consegua un utile nuovi accantonamenti per complessivi 1.400 euro.

Infine, va rilevato per completezza che, laddove la riserva legale diminuisca per la copertura di perdite, bisognerà reintegrarla in base alla disciplina a) del 5° comma dell'articolo 2463 cod. civ., nel momento in cui a seguito della riduzione la somma della riserva in parola con il capitale sociale dia un importo inferiore ai 10.000 euro, ovvero b) dell'articolo 2430 cod. civ., qualora il risultato di detta somma continui a rimanere comunque pari o superiore ai 10.000 euro [v. A. Busani (2013), p. 1082].

  • Busani A., La nuova società a responsabilità semplificata e la nuova s.r.l. con capitale inferiore a 10mila euro, in Le Società, Ipsoa, Milano, 2013, fasc. 10, pp. 1068 ss.
  • Boggiali D., Ruotolo A., Le nuove S.r.l., in www.notariato.it, 14 novembre 2013.
  • Casadio C. G., Commento sub articolo 2430 cod. civ., in A. Maffei Alberti (a cura di), Commentario breve al Diritto delle Società, Cedam, Padova, 2017.
  • Della Tommasina L., S.r.l. con capitale simbolico e «opportuni provvedimenti» per la gestione dell'impresa in perdita, in Rivista delle Società, Giuffrè Editore, Milano, 2017, fasc. 2-3, pp. 365 ss.
  • Mambriani A., La società a responsabilità limitata con capitale inferiore a 10.000 euro, in nuovodirittodellesocieta.it, 2015.
  • Tassinari F., Commento sub articolo 2463 cod. civ., in A. Maffei Alberti (a cura di), Commentario breve al Diritto delle Società, Cedam, Padova, 2017.
  • Trinchese G., La disponibilità e la distribuibilità delle riserve del patrimonio netto: aspetti civilistici e contabili, in www.fondazionenazionalecommercialisti.it, 15 gennaio 2017.
  • Tronci L., La riserva legale a formazione accelerata: problemi vecchi e nuovi, in Rivista delle Società, Giuffrè Editore, Milano, 2014, fasc. 1, pp. 191 ss.

(Fonte: Bilanciopiu.it)

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