Illegittimità della sanzione disciplinare per mancata prova e difetto di specificità dei fatti contestati
26 Settembre 2018
Il caso. Un dipendente del Ministero di giustizia impugna presso il Tribunale di Milano la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione pari a quattro ore.
Il Ministero non si costituisce in giudizio e viene dichiarato contumace.
L'onere del datore di lavoro di provare la fondatezza degli addebiti. Anzitutto, il Tribunale afferma l'onere da parte del datore di lavoro di dimostrarne la sussistenza dei fatti contestati.
Qualora quest'ultimo, rimasto contumace, non offra alcuna prova circa la fondatezza degli addebiti, il mancato assolvimento dell'onere della prova si traduce in un giudizio di illegittimità della sanzione disciplinare per insussistenza dei fatti addebitati.
Illegittimità della sanzione disciplinare per difetto di specificità della contestazione. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione va inoltre dicharata illegittima in quanto la contestazione difetta di specificità, poichè non individua fatti storici definiti, puntualmente descritti nella loro materialità e nelle relative coordinate di tempo e di luogo, ma esprime essenzialmente giudizi di tipo valutativo in ordine all'operato del dipendente ("comportamento recidivo negligente [...] inosservanza con recidiva delle disposizioni di servizio [...] condotta recidiva non conforme ai principi di correttezza verso gli altri dipendenti").
Restituzione delle trattenute sulla retribuzione. Dalla illegittimità del provvedimento sanzionatorio discende il diritto del dipendente alla restituzione delle trattenute sulla retribuzione eventualmente effettuate in esecuzione dell'anzidetta sanzione.
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