Le sanzioni, anche quelle tributarie, si applicano sulla base della colpa

La Redazione
26 Settembre 2018

La Cassazione, con la sentenza del 13 settembre 2018 n. 22329, ha ricordato che in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta, anche, la consapevolezza del contribuente.

Le sanzioni, anche quelle tributarie, si applicano sulla base della colpa.

Lo ha ricordato la Cassazione, con la sentenza del 13 settembre 2018 n. 22329, con la quale i giudici di legittimità sono stati chiamati a dirimere un contenzioso tra l'Agenzia delle Dogane e una società contribuente.

I Supremi Giudici hanno affermato che «in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l'art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997, applicando alla materia fiscale il principio generale sancito dall'art. 3 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta, anche, la consapevolezza del contribuente, al quale deve potersi imputare un comportamento quanto meno negligente, ancorché non necessariamente doloso. È, insomma, sufficiente una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l'atto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, gravandolo dell'onere di provare il contrario».

Inoltre, in merito all'invocata incertezza normativa, la Suprema Corte ha specificato che essa «l'incertezza normativa oggettiva che, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, richiede una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento di interpretazione normativa, riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti, operatori giuridici di elevato livello professionale), e tanto meno all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento sui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione».

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