Aiuti di Stato: necessarie verifiche propedeutiche per l'erogazione

La Redazione
26 Settembre 2018

Una delle funzioni svolte dal Registro nazionale degli aiuti di Stato, operativo presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, è quella di consentire ai soggetti concedenti di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti. Ciò è stato illustrato nella Circolare 21 di Assonime, di recente pubblicazione.

Una delle funzioni svolte dal Registro nazionale degli aiuti di Stato, operativo presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, è quella di consentire ai soggetti concedenti di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti, in modo da rispettare le regole sul cumulo dei benefici ed evitare il superamento del massimale di aiuto concedibile nel caso di aiuti de minimis. Ciò è stato illustrato nella Circolare 21 di Assonime, di recente pubblicazione.

Si legge in Circolare che «Ai sensi dell'art. 52, comma 3 della Legge n. 234/2012, i soggetti pubblici o privati che concedono o gestiscono gli aiuti di Stato devono avvalersi della procedura informatica disponibile sul sito del Registro nazionale aiuti per eseguire tali verifiche. Il Registro, sulla base dei dati identificativi del soggetto beneficiario inseriti per la registrazione dell'aiuto individuale, genera tre diverse visure: la Visura aiuti, la Visura aiuti de minimis e la Visura Deggendorf. Il Regolamento del Registro, nella parte che disciplina questo profilo, specifica che con successivo decreto del MISE potranno essere previste eventuali funzionalità del Registro ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge istitutiva».

La Visura Aiuti identifica, con riferimento a un periodo massimo di dieci anni, gli aiuti di Stato, gli aiuti Sieg, gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis Sieg concessi a un determinato soggetto. Per ogni aiuto sono indicati l'importo, la data di concessione, il Soggetto concedente, la legge, il regolamento o la normativa in applicazione dei quali l'aiuto è concesso.

Per quanto riguarda la Visura aiuti de minimis, la Circolare precisa che essa identifica gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis Sieg concessi al soggetto beneficiario, a livello di impresa unica come identificabile dalle informazioni rese disponibili dal Registro delle imprese e ove presenti dal Soggetto concedente, nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Infine, la Visura Deggendorf consente di accertare se il destinatario dell'aiuto, identificato con il codice fiscale, compaia nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di un aiuto oggetto di decisione di recupero da parte della Commissione, anche nei settori dell'agricoltura e della pesca.

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