Contumacia del datore di lavoro e quantificazione delle spettanze retributive

26 Settembre 2018

Le circostanze di aver lavorato alle dipendenze di una società, per un certo arco temporale e con determinate mansioni possono ritenersi provate dalle buste paga prodotte e dall'estratto conto previdenziale, documenti da cui risulta, appunto, la durata del rapporto di lavoro, l'inquadramento attribuito al lavoratore ed il CCNL applicato al rapporto di lavoro.

Le circostanze di aver lavorato alle dipendenze di una società, per un certo arco temporale e con determinate mansioni possono ritenersi provate dalle buste paga prodotte e dall'estratto conto previdenziale, documenti da cui risulta, appunto, la durata del rapporto di lavoro, l'inquadramento attribuito al lavoratore ed il CCNL applicato al rapporto di lavoro.

Così provati i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio ed allegato l'inadempimento della società convenuta all'obbligo retributivo, spetta alla società datrice di lavoro dar prova di aver regolarmente retribuito il dipendente per l'attività lavorativa svolta.

Nel caso in esame tale prova non è stata fornita in giudizio, nel quale la società è rimasta contumace. Ai fini della quantificazione delle spettanze retributive può farsi riferimento agli analitici conteggi depositati unitamente al ricorso, correttamente elaborati facendo applicazione delle previsioni di cui al CCNL di riferimento e sostanzialmente rispondenti anche ai dati risultanti dall'estratto conto previdenziale e dalle buste paga in atti.

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