Sciame di vespe invade BeB: la condomina ha diritto al rimborso delle spese di alloggio dell'inquilino?
26 Settembre 2018
Una condomina richiede il rimborso delle spese di alloggio dell'inquilina in Bed & Breakfast in quanto la stessa ha dovuto lasciare l'alloggio al rientro dalle vacanze perché invaso da vespe. A seguito dell'intervento di un'impresa specializzata, il problema viene risolto, il costo non è indifferente, e viene chiesto alla nostra amministrazione l'autorizzazione del preventivo, accettato dall'amministratore. La condomina non comprende per quale motivo l'amministratore abbia autorizzato la spesa dell'intervento dell'impresa di disinfestazione ma non autorizzato il rimborso delle spese di alloggio dell'inquilina in B&B dato che la causa del danno è la stessa e, sostiene, essere di natura condominiale. Pertanto chi deve sostenere questo costo?
L'amministratore ha agito correttamente: a questo proposito va anzitutto ricordato che, tra i tanti oneri dell'amministratore, vi è quello previsto dall'art. 1135 c.c. di intervenire (anche se in realtà in tal caso si parla di lavori di natura straordinaria) prontamente e senza prima riferire all'assemblea quando sussistano situazioni di pericolo immediato. Più in generale, in ogni caso, uno dei compiti principali dell'amministratore è proprio quello di permettere a tutti gli aventi diritto il pieno godimento delle cose comuni, messo certamente a rischio dalla presenza degli insetti Non vi è dubbio, pertanto, che egli abbia correttamente posto fine in termini brevi alla minaccia che certamente lo sciame di vespe aveva posto in essere per i condomini ed in generale gli occupanti delle abitazioni. Altra cosa, tuttavia, è la decisione su chi spetti pagare le spese di un tale intervento, eseguito oltretutto a quanto pare di capire non in una parte comune ma bensì di proprietà esclusiva di uno dei condomini. L'amministratore, infatti, non ha il potere, demandato all'assemblea all'atto dell'approvazione del rendiconto condominiale, di stabilire a chi tocchi il pagamento delle varie voci di spesa. Nel caso di specie, oltretutto, mentre è corretto intervenire prontamente senza chiedersi “di chi è la colpa” per eliminare una situazione di pericolo, per attribuire correttamente la spesa occorrerà, necessariamente, che si chiarisca se la responsabilità per la presenza dell'alveare (responsabilità per cose in custodia) sia da attribuire al condominio od eventualmente ad un singolo condomino. Tale decisione in merito alla imputazione dell'onere economico, come detto, è demandata in ogni caso esclusivamente alla volontà dell'assemblea alla quale non può sostituirsi, se non appunto per ovviare a situazioni di pericolo immediato, l'amministratore. Alla assemblea spetta, quindi, in questo come in tutti gli altri casi, il formare ed esprimere la volontà del condominio tramite l'emissione della delibera. All'amministratore, viceversa, toccherà il compito “esecutivo” di porre in essere tale volontà. |