L'opposizione agli atti esecutivi sana il precetto nullo per omessa indicazione della data di notifica del titolo esecutivo
27 Settembre 2018
Massima
La presenza di irregolarità formali nel precetto può ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi in tutti i casi in cui l'opposizione stessa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé, senza lamentare alcun pregiudizio ai diritti dell'opponente, tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva, conseguente alla irregolarità stessa (nel caso di specie, l'opponente lamentava esclusivamente la mancata indicazione sul precetto della data di precedente notifica dei titoli esecutivi, senza contestare che la precedente notifica fosse stata effettuata, e neppure di averla ricevuta, e quindi di essere stato messo in condizione di adempiere spontaneamente prima ancora della notifica del precetto, né di essere stato efficacemente richiamato alla sua posizione di parte inadempiente, con la notifica del precetto, e messo in condizione di adempiere nel termine indicato nel precetto stesso, evitando l'esecuzione forzata). Il caso
La vicenda sottesa al provvedimento in commento scaturisce dalla notifica, effettuata dalla moglie nei confronti del marito, del verbale di separazione consensuale omologato, del decreto di revisione dell'assegno di mantenimento e del decreto presidenziale di modifica delle condizioni economiche della separazione emesso in sede di divorzio (evidentemente, quali titoli esecutivi) e della successiva notificazione dell'atto di precetto. Il marito proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. lamentando che nel precetto mancasse l'indicazione della data di notificazione dei summenzionati titoli. L'opposizione veniva accolta dal tribunale di Messina il quale rilevava, appunto, la nullità dell'atto di precetto per violazione dell'art. 480, comma 2, c.p.c., nullità che non poteva ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo dell'atto in quanto detto scopo sarebbe da ravvisarsi nel pagamento della somma precettata e non nella possibilità di proporre opposizione, nel caso di specie avanzata proprio al fine di rilevare la nullità in questione. Avverso tale provvedimento la moglie proponeva ricorso per cassazione lamentando, in particolare, la violazione dell'art. 156 c.p.c., in quanto, a parere della ricorrente, l'avvenuta proposizione dell'opposizione era invece da considerarsi idonea a produrre la sanatoria della nullità dell'atto di precetto per il raggiungimento dello scopo dello stesso. La questione
La questione giuridica affrontata dalla Cassazione verte dunque attorno all'idoneità della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. a produrre la sanatoria dell'atto di precetto, da considerarsi nullo, ex art. 480, comma 2, c.p.c., in relazione all'omessa indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo. Le soluzioni giuridiche
La Suprema Corte risolve la questione illustrata aderendo al consolidato orientamento oggi vigente nella giurisprudenza di legittimità, e in particolare richiamando la recente Cass. civ., 15 dicembre 2016, n. 25900, la quale ha precisato come la disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi debba essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, con la conseguenza per cui, con tale strumento, risulta preclusa la possibilità di far valere vizi - quali la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto -, quando gli stessi risultino sanati per raggiungimento dello scopo dell'atto ex art. 156, ultimo comma, c.p.c.: ciò che, per quanto qui interessa, si verificherebbe in virtù della proposizione dell'opposizione a precetto da parte del debitore, costituendo tale attività prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno (nello stesso senso, già Cass. civ., 12 marzo 1971, n. 700). In altri termini, la circostanza stessa che sia stata proposta l'opposizione de qua consente di ricostruire che, pur in presenza del vizio formale della mancata indicazione della data di notificazione dei titoli esecutivi, tale notifica fosse effettivamente avvenuta, e pertanto lo scopo proprio dell'atto di precetto – dare al debitore la possibilità di adempiere spontaneamente dopo la notifica del titolo – era stato efficacemente raggiunto, così come era stata data al debitore conoscenza dell'intenzione del creditore di procedere a esecuzione forzata. Unitamente al riferimento a tale consolidato principio, la Cassazione spende due ulteriori argomentazioni a favore dell'avvenuta sanatoria, nel caso di specie, dell'atto di precetto. Da un lato, essa evidenzia come, accanto alla denuncia del vizio formale dell'atto di precetto, l'opponente non abbia lamentato di aver subito un particolare pregiudizio – e, in particolare, di aver riportato un pregiudizio non suscettibile di sanatoria mediante la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi -, quale, ad esempio, la mancanza di un congruo termine per adempiere; dall'altro, ricorda un ulteriore orientamento (espresso, tra l'altro, da Cass. civ., 2 agosto 1991, n. 8506 e Cass. civ., 18 marzo 1992, n. 3321) in cui la Suprema Corte aveva avuto modo di escludere la nullità del precetto nei casi in cui, pur in presenza di omessa o inesatta indicazione della data di notifica del titolo esecutivo giudiziale, dall'atto di precetto nel suo insieme sia comunque possibile individuare senza incertezze la sentenza in forza della quale si intende procedere esecutivamente. Osservazioni
La pronuncia in epigrafe, come già rilevato nel corso del presente commento, ribadisce un principio di diritto oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di sanatoria dell'atto di precetto nullo per omessa indicazione della data di notifica del titolo esecutivo. A tal riguardo, si ricorda come l'art. 480, comma 2, c.p.c., richiede che l'atto di precetto contenga, a pena di nullità, l'indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è effettuata separatamente dalla notificazione del precetto medesimo. Sul punto, è utile ricordare la recente Cass. civ., 16 ottobre 2017, n. 24291, che ha individuato lo scopo dell'atto di precetto in ciò, di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l'avvio dell'esecuzione forzata. Se questa è la funzione propria dell'atto di precetto, è evidente, allora, come l'avvenuta proposizione dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. da parte dell'intimato sia idonea a dimostrare come, nonostante il vizio formale rappresentato dall'omessa indicazione della data di notifica del titolo esecutivo, esso debitore ben fosse al corrente dell'intenzione del creditore di procedere a esecuzione forzata nei confronti del medesimo, e sia dunque stato efficacemente messo in condizione di prevenire tale esito mediante un adempimento spontaneo. L'unico pregiudizio che il debitore potrebbe, in un caso del genere, subire, è rappresentato dalla mancanza di un tempo utile per poter procedere a un pagamento spontaneo: laddove tale doglianza non venga spesa, tuttavia, la mera denuncia del vizio formale in questione è fatalmente destinata, secondo i principi poco sopra illustrati, ad andare incontro a sanatoria ex art. 156 c.p.c.. |