Il contributo unificato trova la propria disciplina in funzione del rito adottato
27 Settembre 2018
La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha affermato che il contributo unificato trova la propria disciplina in funzione del rito adottato.
Nel caso in oggetto l'Ufficio impositore invitava al pagamento del contributo unificato amministrativo. La parte privata opponendosi a tale richiesta sottolineava che a tutela dell'esercizio dei diritti elettorali, vige l'esenzione dal versamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 10, d.P.R. n. 115/2002 dell'art. 1, all. b), d.p.r. 642/1972.
L'ufficio impositore, invece, affermava preliminarmente che il ricorso proposto davanti al TAR di Milano avesse per oggetto una lunga serie di atti e provvedimenti adottati dalle competenti autorità in vista della costituzione della città metropolitana di Milano, in attuazione della Legge n. 56/2014; pertanto, tale processo è stato celebrato con il rito ordinario e non con il rito speciale elettorale – di cui al titolo VI del codice del processo amministrativo, dedicato al contenzioso sulle operazioni elettorali (artt: 126-132) – che non è riconducibile alla categoria dei ricorsi elettorali e, quindi, non può fruire della relativa esenzione.
Il primo giudice respingeva il ricorso: "l'oggetto del contendere è l'esenzione - o meno - del versamento del contributo unificato previsto dall'art. 127 c.p.c. che recita «gli atti sono esenti del contributo unificato ed ogni altro onere fiscale» intendendo gli atti concernenti ricorsi elettorali disciplinati dai successivi artt. 129 e 130, che fanno esplicito riferimento al rinnovo degli organi elettorali dei comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia. Tale elencazione è tassativa. Le norme invocate, invece, dalla parte ricorrente, a fondamento della pretesa esenzione del pagamento del contributo unificato hanno portata generale, ma non possono trovare applicazione nel caso di specie, in ossequio al principio ex specialis derogat generale, come nel caso in questione: l'articolo 127 c.p.c. opportunamente citato nella motivazione dell'atto ora impugnato, è norma speciale di rispetto a quella citata dal ricorrente. Alla luce di queste considerazioni, i Giudici di prime cure respingevano il ricorso della proponente.
La questione ora passa ai Giudici della CTR, i quali sostengono che il contributo unificato poiché trova la propria disciplina in funzione del rito, e quello adottato dal TAR – nel caso di specie – non è il rito speciale elettorale per il quale è prevista l'esenzione ma bensì quello ordinario, l'invocata esenzione è priva di alcun fondamento. |