Responsabilità tributaria degli amministratori di associazioni non riconosciute

La Redazione
28 Settembre 2018

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22861/2018, si è pronunciata in tema di responsabilità tributaria degli amministratori di associazioni non riconosciute, affermando che il legale rappresentante dell'ASD risponde solidalmente con l'associazione dei debiti tributari, nonché delle sanzioni non corrisposte, in forza del ruolo rivestito, di direzione della gestione associativa nel periodo considerato.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22861/2018, si è pronunciata in tema di responsabilità tributaria degli amministratori di ASD, affermando che il legale rappresentante dell'ASD risponde solidalmente con l'associazione dei debiti tributari, nonché delle sanzioni non corrisposte, in forza del ruolo rivestito, di direzione della gestione associativa nel periodo considerato.

Nel caso di specie l'Erario deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 2697 c.c., sostenendo che la mera titolarità formale della carica rappresentativa dell'associazione non riconosciuta fosse sufficiente a determinare l'obbligazione di chi la riveste in solido con il soggetto rappresentato "essendo onere del contribuente e non dell'ufficio provare la sua estraneità alla gestione dell'attività dell'associazione, di cui è rappresentante". Chiedeva pertanto alla Suprema Corte di affermare il principio secondo il quale per "i debiti tributari, che non sorgono sui base negoziale, ma ex lege al verificarsi del relativo presupposto, il legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta, quale una ASD, è chiamato a rispondere solidalmente con l'associazione stessa dei tributi, nonché delle sanzioni non corrisposte, in forza del ruolo rivestito, di direzione della gestione associataiva nel periodo considerato".

Il Collegio giudicante dopo un'accurata disamina della fattispecie giunge a ritenere che non si possa affermare che il rappresentante legale di un'associazione non riconosciuta possa andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l'associazione semplicemente adducendo la mancata ingerenza nella concreta gestione dell'ente e ciò in ragione della riaffermazione del principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile e dalla fonte legale dell'obbligazione tributaria.

Dunque, in conclusione, risulta pacifico che nel caso sottoposto alla valutazione dei Supremi Giudici il legale rappresentante della ASD che non abbia provveduto a versare l'IVA trimestrale dovuta dall'associazione sarà chiamato a rispondere in solido con l'associazione.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.