È dovuta l'Iva all'avvocato distrattario che difende un collega?

Redazione scientifica
28 Settembre 2018

L'avvocato distrattario può richiedere alla parte soccombente solamente l'importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l'importo dell'Iva che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla.

Il caso. Un avvocato, difensore distrattario di un collega, intimava con precetto a V.S. il pagamento di spese processuali liquidate da un'ordinanza emessa in sede di reclamo cautelare. L'intimato si opponeva al precetto e il giudice di pace rigettava l'opposizione.

Contro tale decisione il soccombente ha proposto ricorso per cassazione deducendo che il tribunale avrebbe errato nell'affermare dovuta l'Iva, posto che era recuperabile dal committente quale soggetto d'imposta che poteva detrarla, essendo avvocato egli stesso e trattandosi di somme dovute a titolo di compenso per attività professionale.

Importo a titolo di Iva… Il Collegio ritiene di dover condividere quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, ossia «l'avvocato distrattario può richiedere alla parte soccombente solamente l'importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l'importo dell'Iva che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla. Ciò in quanto, in materia fiscale costituisce principio informatore l'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro» (cfr. Cass. civ. n. 2474/2012).

…Deducibile dalla parte vittoriosa e committente la prestazione professionale liquidata. Nel caso di specie, l'importo a titolo di Iva è deducibile dalla parte vittoriosa e committente la prestazione professionale liquidata, sicché il destinatario finale del pagamento del tributo, potendo detrarla, deve ritenersi non sopportare alcun costo effettivo, che, perciò, non è suscettibile di pretesa, «altrimenti finendo con l'essere pagata la somma, per il medesimo titolo, due volte».

Per tale ragione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso e, decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione al precetto e dichiarato non dovuta la somma intimata a titolo di Iva.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.