Tubature gas: è privo di legittimazione passiva il comproprietario di un muro e utente del servizio di fornitura

Redazione scientifica
01 Ottobre 2018

L'azione volta ad ottenere l'accertamento della inesistenza della servitù di apporre le tubature del gas sul muro perimetrale di un edificio e la conseguente condanna alla loro rimozione, va proposta nei confronti dell'ente erogatore del gas.

Tizio chiamava in giudizio Caio contestando che il convenuto aveva apposto, sulla parete del proprio immobile, il contatore e il tubo del gas a distanza inferiore rispetto a quella prescritta dalla legge. Pertanto, chiedeva al giudicante la condanna del vicino a riposizionare il contatore e il tubo alla distanza legale. Costituendosi in giudizio, il convenuto chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in giudizio della società Beta proprietaria dell'erogatore e del tubo di alimentazione del proprio appartamento.

Nei giudizi di primo e di secondo grado, i giudici rigettavano la domanda in quanto avevano riconosciuto che il contatore e il tubo erano di proprietà della società Beta. Invero, in mancanza di domanda diretta nei confronti del terzo, secondo i giudici, la società non poteva essere condannata allo spostamento. Per tali motivi, l'attore ha proposto ricorso in cassazione.

Sul punto controverso, la Suprema Corte ha precisato che l'azione diretta al rispetto delle distanze legali è modellata sullo schema dell'actio negatoria servitutis, essendo rivolta non già all'accertamento del diritto di proprietà dell'attore, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà, suscettibili di dar luogo a servitù. Premesso ciò, in ambito procedimentale, i giudici di legittimità hanno ritenuto corretto il ragionamento dell'attore. Difatti, quando il convenuto aveva indicato il terzo come il vero legittimato, si era verificata l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo. Di conseguenza, il giudice del merito poteva direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne aveva fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extra petizione.

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