La riduzione dell'ipoteca mediante provvedimento d'urgenza
01 Ottobre 2018
Massima
É ammissibile il ricorso alla tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere la riduzione dell'ipoteca giudiziale, in quanto il disposto di cui all'art. 2884 c.c. trova applicazione nella sola ipotesi della cancellazione, dalla quale la prima si differenzia per essere una mera rettifica tendente a correggere l'eccedenza dell'iscrizione. Il caso
Una società proponeva ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. al fine di chiedere in via d'urgenza la riduzione dell'iscrizione ipotecaria, disposta a seguito dell'emanazione di un decreto ingiuntivo in favore di un istituto di credito, di importo significativamente inferiore rispetto all'ingente patrimonio immobiliare oggetto di tale iscrizione. Il giudice della cautela rigettava la domanda proposta sull'assunto per il quale la riduzione di ipoteca produce, alla medesima stregua della cancellazione, un effetto estintivo, seppur parziale, dell'iscrizione ipotecaria, sicché sarebbe applicabile estensivamente l'art. 2884 c.c. laddove prevede che la cancellazione dell'ipoteca venga dichiarata con sentenza passata in giudicato. La società ricorrente proponeva reclamo cautelare ex art. 669-terdecies c.p.c.. La questione
La questione riguarda la possibilità di assimilare gli effetti del provvedimento di riduzione dell'ipoteca a quelli della misura che ne ordina la cancellazione che deve essere resa, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 2884 c.c., con sentenza passata in giudicato e che, pertanto, non può essere disposta mediante un'ordinanza cautelare, neppure in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c.. Le soluzioni giuridiche
La decisione che si annota, per quel che rileva in questa sede, disattende in via pregiudiziale il ragionamento svolto nella prima fase del procedimento cautelare ritenendo ammissibile il ricorso proposto. In particolare, la pronuncia in esame sottolinea, a riguardo, che l'art. 2884 c.c., laddove stabilisce che «la cancellazione deve essere eseguita dal conservatore, quando ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti», non può trovare applicazione anche nell'ipotesi di riduzione dell'ipoteca, poiché la stessa non equivale ad una cancellazione, bensì ad una "rettifica" volta a correggere l'eccedenza dell'iscrizione. Sottolinea, in particolare, il collegio che l'equiparazione dei provvedimenti di riduzione e cancellazione ipotecaria non è condivisibile, attesa la differenza sul piano della causa petendi che, nella prima ipotesi, non è, come nella seconda, costituita dalla contestazione del credito o del diritto alla garanzia, ma solo della sproporzione tra il valore dei beni oggetto di iscrizione ipotecaria e l'importo del credito da garantire. Per altro verso, l'ordinanza in commento osserva che, sul piano del diritto positivo, aderire all'opposta interpretazione interpretativa equivarrebbe a ritenere che il legislatore, nel disciplinare la riduzione ipotecaria, abbia trascurato di evidenziare la necessità di un provvedimento definitivo per ottenere la stessa. La decisione assunta in sede di reclamo - pur non richiamando espressamente tale statuizione - si conforma ai principi espressi di recente dalla Corte costituzionale la quale ha invero affermato, così risolvendo il contrasto interpretativo emerso sulla questione, che qualora sia richiesta in via giudiziale la riduzione d'ipoteca per restrizione dei beni sui quali è avvenuta l'originaria iscrizione, è ammissibile il ricorso alla tutela in via d'urgenza, poiché siffatta riduzione - per un verso - non integra un'ipotesi di cancellazione parziale, essendo per converso riconducibile ad una vicenda modificativa del diritto reale di garanzia, e - per altro verso - esige la mera pronuncia con il provvedimento conclusivo del giudizio instaurato, che non necessariamente deve assumere la forma della sentenza, ben potendo identificarsi con l'ordinanza che definisce i procedimenti cautelari anticipatori (Corte cost., 14 dicembre 2017, n. 271, in www.ilProcessoCivile.it, con nota di Trapuzzano, La riduzione d'ipoteca può essere chiesta in via d'urgenza). Diversamente, sino alla presa di posizione della Corte costituzionale, come attestato, del resto, anche dall'orientamento fatto proprio nella vicenda processuale in esame dal giudice della cautela nella prima fase, secondo un indirizzo minoritario espresso dalla giurisprudenza di merito la riduzione dell'ipoteca giudiziale iscritta in forza di decreto ingiuntivo, comportando la cancellazione parziale del vincolo ipotecario, non può essere disposta mediante un provvedimento ex art. 700 c.p.c., poiché necessita, ex art. 2884 c.c., di una sentenza passata in giudicato o di altro provvedimento definitivo (v., tra le altre, Trib. Verona, 7 maggio 2002, in Giur. Merito, 2003, 48; Trib. Roma, 7 aprile 1998, in Banca borsa tit. cred., 1999, II, 614; Trib. Lecce, 12 dicembre 1994, in Giur. it., 1996, I, 2, 305, con nota di Ronco). Osservazioni
La soluzione affermata dalla pronuncia in commento appare condivisibile. Invero, come già rilevato in altra sede, questa soluzione deve essere apprezzata, a prescindere dalle considerazioni autorevolmente espresse dalla Corte costituzionale, poiché la tesi opposta propone una estensione per similitudinem dell'art. 2884 c.c. in mancanza di solide ragioni, atteso che per predicare la stessa occorrerebbe, unitamente all'identità di ratio delle fattispecie, l'esistenza di un vuoto normativo inteso come lacuna che non può essere rinvenuto nell'ipotesi della riduzione di ipoteca, laddove la sottrazione al regime più rigoroso previsto per la cancellazione appare una scelta consapevole del legislatore in virtù della diversità tra le due ipotesi (Panzarola – Giordano).
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