L’esistenza del caso fortuito, nella responsabilità da cose in custodia, è insindacabile in sede di legittimità
02 Ottobre 2018
IL CASO Un uomo, durante un nubifragio, trova riparo tra un cipresso ed il muro di cinta di una villa ma viene travolto dalla caduta dell'albero. I congiunti dell'uomo convengono in giudizio i proprietari della villa per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla morte dell'uomo. I convenuti resistono allegando la proprietà pubblica dell'area di accesso alla villa, ove era avvenuto il tragico evento. Il Tribunale accoglie il ricorso e condanna i proprietari della villa a risarcire il danno, ritenendoli responsabili ex art. 2051 c.c. della custodia dell'albero. La Corte d'Appello, successivamente adita, dichiara invece che l'evento fortuito integrato dal nubifragio aveva interrotto il nesso causale, esimendo dunque gli appellanti per l'omessa custodia dell'albero. I congiunti del danneggiato ricorrono dunque in Cassazione, sulla base di due motivi.
RICORSO IN CASSAZIONE In particolare, i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 2051 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto esistente il caso fortuito, che non era stato provato con certezza dalla CTU. Inoltre, sottolineano l'omesso esame di un fatto decisivo, ossia l'insufficiente sviluppo della portata eccezionale della perturbazione.
IDONEITÀ CAUSALE ASSORBENTE La Suprema Corte respinge il ricorso, ritendo i motivi in parte illegittimi ed in parte infondati, precisando che tutto ciò che non è oggettivamente prevedibile, che rappresenta ossia un'eccezione alla normale sequenza causale, integra il caso fortuito, che ha idoneità causale assorbente, interruttiva del nesso con quella precedente, e che si sovrappone ad essa «elidendone l'efficacia condizionante».
PRINCIPIO DI DIRITTO La Cassazione ricorda inoltre che tale valutazione rientra nel sindacato esclusivo del giudice di merito e ribadisce il principio per cui «in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli invocati artt. 115 e 116 c.p.c. opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, che dev'essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.» (Cass. civ., 12 ottobre 2017, n. 23940).
ECCEZIONALITÀ DELL'EVENTO ATMOSFERICO Nel caso di specie, l'eccezionalità dell'evento atmosferico era stata confermata dallo sradicamento, accertato in CTU, di molti alberi, dalla qualificazione dell'evento come calamitoso da parte della Protezione Civile lombarda e dal riscontro dei «molti alberi divelti dal suolo, sradicati o spezzati anche nelle immediate vicinanze del parco della villa dei convenuti».
CORRETTA VALUTAZIONE DELLA CORTE D'APPELLO La Cassazione conclude dichiarando corretta la valutazione della Corte territoriale che aveva ben inteso la portata oggettiva della responsabilità da cose in custodia, ritenendola interrotta dal caso fortuito rappresentato dall'evento atmosferico accertato come eccezionalmente avverso. Compensa le spese del giudizio e condanna parte ricorrente al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. |