Onere della prova e obbligo di repêchage in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Sabrina Apa
02 Ottobre 2018

In caso di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo determinato dalla necessità di procedere alla soppressione del posto, ai fini della legittimità dello stesso, sul datore di lavoro incombe la prova sia della concreta riferibilità del licenziamento a iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo - organizzativo, sia della impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui il lavoratore stesso era precedentemente adibito...

In caso di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo determinato dalla necessità di procedere alla soppressione del posto, ai fini della legittimità dello stesso, sul datore di lavoro incombe la prova sia della concreta riferibilità del licenziamento a iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo - organizzativo, sia della impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui il lavoratore stesso era precedentemente adibito.

Con specifico riferimento alla necessaria impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che il datore di lavoro ha l'onere di provare, con riguardo alla organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento e anche attraverso fatti positivi, tali da determinare presunzioni semplici, la impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva, come il fatto che i residui posti di lavoro riguardanti mansioni equivalenti fossero stabilmente occupati da altri lavoratori o il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato.

Nel caso in esame il giudice ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento per violazione dell'obbligo di repêchage dal momento che a breve distanza di tempo dal licenziamento (circa tre mesi), il datore di lavoro aveva provveduto ad assumere un altro lavoratore per lo svolgimento di compiti assimilabili a quelli effettuati dal dipendente licenziato.

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