Dal "Decreto Genova" un trattamento straordinario per le imprese in crisi

La Redazione
03 Ottobre 2018

Il decreto legge recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” è approdato in Gazzetta Ufficiale, la n. 226 del 28 settembre scorso.

Il decreto legge recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” è approdato in Gazzetta Ufficiale, la n. 226 del 28 settembre scorso.

Il provvedimento, in vigore dal 29 settembre, è composto da 46 articoli suddivisi in 5 Capi:

  • Capo I (artt. 1-11) - Interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova;
  • Capo II (artt. 12-16) - Sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;
  • Capo III (artt. 17-36) - Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017;
  • Capo IV (artt. 37-39) - Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017;
  • Capo V (artt. 40-46) - Ulteriori interventi emergenziali.

In quest'ultimo capo, tra l'altro, il decreto prevede – all'art. 44 – un trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi.

In deroga agli artt. 4 e 22 del d.lgs n. 148/ 2015, infatti, a decorrere dal 29 settembre 2018 e per gli anni 2019 e 2020, può essere autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, o specifici percorsi di politica attiva del lavoro anche in via prospettica da parte della Regione interessata, nel limite delle risorse stanziate e non utilizzate.

(Fonte: IlFallimentarista.it)

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