Dal "Decreto Genova" un trattamento straordinario per le imprese in crisiFonte: DL 28 settembre 2018 n. 109
03 Ottobre 2018
Il decreto legge recante “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze” è approdato in Gazzetta Ufficiale, la n. 226 del 28 settembre scorso.
Il provvedimento, in vigore dal 29 settembre, è composto da 46 articoli suddivisi in 5 Capi:
In quest'ultimo capo, tra l'altro, il decreto prevede – all'art. 44 – un trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi.
In deroga agli artt. 4 e 22 del d.lgs n. 148/ 2015, infatti, a decorrere dal 29 settembre 2018 e per gli anni 2019 e 2020, può essere autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, o specifici percorsi di politica attiva del lavoro anche in via prospettica da parte della Regione interessata, nel limite delle risorse stanziate e non utilizzate.
(Fonte: IlFallimentarista.it)
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