Atti emulativi a danno del condomino

03 Ottobre 2018

Tizio chiede a Caio di intervenire perché il conduttore di quest'ultimo ponga fine a una serie di atti emulativi (spazzatura abbandonata sul balcone confinante, acqua stagnante al confine, ecc.). Può Tizio agire ai sensi dell'art. 833 c.c. nei confronti del locatore Caio che nulla fa per richiamare il proprio conduttore e si rifiuta al contempo di fornirne il nominativo?

Tizio chiede a Caio di intervenire perché il conduttore di quest'ultimo ponga fine a una serie di atti emulativi (spazzatura abbandonata sul balcone confinante, acqua stagnante al confine, ecc.). Può Tizio agire ai sensi dell'art. 833 c.c. nei confronti del locatore Caio che nulla fa per richiamare il proprio conduttore e si rifiuta al contempo di fornirne il nominativo?

Per svariati motivi, il danneggiato non potrà avvalersi dei rimedi di cui all'art. 833 c.c. non ricorrendone i necessari presupposti. L'articolo in questione, infatti, vieta al proprietario di porre in essere quegli atti che non abbiamo altro scopo se non rrecare danno ad altri.

È necessario, perché la norma trovi applicazione, che vi sia quindi un attività (e non come in questo caso una semplice omissione) da parte del titolare del diritto di proprietà e che questa attività, inoltre, sia posta in essere con il solo scopo di danneggiare i diritti altrui.

Nel caso di specie, è chiaro come non sia il proprietario a compiere atti emulativi: egli limitandosi ad assistere inerte a quelli perpetrati dall' uso del conduttore.

Non pare, inoltre, che tali atti siano realizzati con lo scopo di ledere altri, quanto piuttosto per sciatteria o incuria del danneggiante.

Manca quindi anche la volontà di danneggiare, e cioè l'elemento soggettivo necessario perché si realizzi la fattispecie di cui all'art. 833 c.c.

La figura degli atti emulativi, così come strutturata dal legislatore, ha avuto negli anni scarsa applicazione pratica: per questo la giurisprudenza ne ha via via ampliato i confini sino a ricomprendervi, ad esempio il piantare alberi sul fondo al solo scopo di togliere luce al vicino e la costruzione in aderenza al muro con il fine di chiusura delle luci (Cass.civ., sez. II, 28 novembre 1992, n. 12759), o ancora lo stendere il bucato e i tappeti in modo da oscurare le aperture dell'appartamento sottostante (Trib. Genova 3 gennaio 2006).

Non pare, tuttavia, che il predetto ampliamento resosi necessario per rendere meno obsoleta la figura degli atti emulativi, possa essere tale da farvi rientrare la fattispecie oggetto del quesito: anche negli esempi poc'anzi riportati vi era, infatti, a riprova di quanto detto sia un attività del proprietario sia la sua volontà di ledere.

Nel caso in questione, quindi, il danneggiato dovrà orientarsi verso altri rimedi previsti dall'ordinamento.

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