La motivazione per relationem nei contratti a tempo determinato stipulati per ragioni sostitutive
03 Ottobre 2018
Massima
Nel caso di assunzioni a termine ai fini della sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, è legittima la fissazione di un termine con riferimento alla non prefissata data di rientro del lavoratore sostituito.
È legittima, altresì, la prosecuzione del rapporto in occasione del mutamento del titolo indicato originariamente nel contratto, sempre che, anche per la nuova causale, sia consentito la stipulazione di un contratto a termine. Il caso
La ricorrente era stata assunta con contratto a termine per la sostituzione di una lavoratrice temporaneamente assente per gravidanza e puerperio ed aveva dedotto l'illegittimità del suddetto contratto per aver continuato a lavorare oltre il termine stabilito nello stesso.
La società resisteva in giudizio sostenendo che il termine indicato nel contratto facesse esclusivo riferimento al rientro in servizio della lavoratrice sostituita “incertus quando” e che la prosecuzione della attività lavorativa fosse dovuta al protrarsi della assenza della lavoratrice sostituita determinate dalla richiesta di godimento delle ferie maturate una volta cessata la maternità. Le questioni
Le questioni in esame sono le seguenti:
a) è ammissibile non indicare con precisione la data di cessazione del rapporto limitandosi a far coincidere il termine finale con rientro del lavoratore sostituito “incertus quando”?
b) il rapporto di lavoro deve considerarsi a tempo indeterminato se l'assenza del lavoratore prosegue per una causale differente da quella indicata nel contratto? Le soluzioni giuridiche
La giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata sul punto, ha avuto modo di ribadire il principio secondo cui "nel caso di assunzione di un lavoratore allo scopo di sostituire temporaneamente un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro può avvenire con la fissazione di un termine finale al rapporto, o anche con l'indicazione di un termine per relationem con riferimento al ritorno in servizio del lavoratore sostituito".
Pertanto appare legittima la fissazione di un termine mediante indicazione di un evento futuro previsto come di certa verificazione “certus an” anche se non determinabile in ordine al suo esatto realizzarsi “incertus quando” (Cass., sez. lav., 16 maggio 2016, n. 10009).
Inoltre la Corte chiarisce che "la prosecuzione del rapporto in occasione del mutamento del titolo dell'assenza indicato nel contratto è legittima e non determina la trasformazione a tempo indeterminato sempre che anche per la nuova causale sia consentita la stipula di un contratto a termine".
La giurisprudenza è dunque tetragona nel confermare che, pur nella necessità di specificare le ragioni sostitutive al fine di assicurare trasparenza e veridicità alla apposizione del termine, sia possibile l'indicazione di un termine per relationem con riferimento al ritorno del lavoratore sostituito. Osservazioni
Nella sentenza in commento, emerge chiaramente l'ammissibilità di un termine per relationem per quanto riguarda la non prefissata data del rientro in servizio del lavoratore sostituito.
Appare opportuno precisare che la disciplina applicabile ratione temporis al caso in esame fosse il d.lgs. n. 368 del 2001 prima che lo stesso venisse modificato per effetto della l. n. 92 del 2012 e della l. n. 78 del 2014 che hanno introdotto il regime della “a-causalità” del contratto a termine.
L'enorme contenzioso sulle ragioni di carattere organizzativo, produttivo e sostitutivo aveva indotto il legislatore a svincolare l'assunzione a termine dalla sussistenza delle suddette ragioni.
Lo stesso d.lgs. n. 81 del 2015, che attualmente contiene la disciplina del contratto a termine, aveva confermato tale regime di “a-causalità” per le assunzioni a tempo determinato, liberalizzando di fatto tale tipologia contrattuale.
Tale assetto normativo è stato, però, profondamente mutato dall'entrata in vigore del c.d. “decreto dignità” che reintroduce le causali intese come situazioni aziendali in grado di legittimare l'estensione della durata del rapporto di lavoro a tempo determinato.
Con riferimento alle ragioni sostitutive, sono doverose alcune brevi riflessioni.
In primo luogo il legislatore, in fase di conversione del c.d. “decreto dignità, ha opportunamente chiarito che la sostituzione dei lavoratori costituisce una autonoma causale. La formulazione prescelta si limita però ad indicare genericamente alla lett. a) dell'art. 19, d.lgs. n. 81 del 2015 “esigenze di sostituzione di altri lavoratori”. Pertanto non sussiste più alcun riferimento ai lavoratori assunti con diritto alla conservazione del posto, ampliando conseguentemente la fattispecie in questione.
In secondo luogo, un altro profilo rilevante consiste nel fatto che il nuovo art. 19 si limiti a prevedere che “l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto” e non che debba risultare “direttamente o indirettamente” come specificato dalle precedenti normative.
Tale modifica potrebbe assumere notevole importanza per i casi di fissazione indiretta del termine – come quello oggetto della sentenza in commento – in cui viene ad essere individuata la scadenza del contratto per relationem.
Occorre domandarsi infatti se, lasciando cadere il riferimento alla indicazione indiretta del termine, il legislatore abbia voluto far venir meno la prassi della fissazione di un termine certo circa l' an ma incerto rispetto al quando.
Se così fosse, le criticità in ordine all'utilizzo della causale sostitutiva risulterebbero notevolmente accentuate e la legittimità dell'utilizzo di un termine per relationem potrebbe essere messa in discussione.
Inoltre appare opportuno precisare che le esigenze sostitutive, così come previste dal “decreto dignità”, siano chiamate ad operare entro un termine circoscritto di 24 mesi. Tale stringente vincolo temporale potrebbe generare ulteriori complicazioni nell'utilizzo della ragioni sostitutive.
Difatti il limite invalicabile, anche con riferimento ad eventuali proroghe, è di 24 mesi. Ne discende che, nel caso di assunzioni per esigenze sostitutive, l'azienda dovrà procedere a trovare un nuovo sostituto una volta che il lavoratore inizialmente impiegato per ragioni sostitutive abbia raggiunto il periodo di 24 mesi.
Tali brevi considerazioni fanno ritenere che la disciplina introdotta dal decreto per quanto concerne le ragioni sostitutive possa generare notevoli incertezze applicative e possa, inoltre, far venire meno le certezze raggiunte dalla Corte di Cassazione in ordine alla legittimità del termine per relationem. Minimi riferimenti bibliografici
- Preteroti, Contratto a tempo determinato e forma comune del contratto di lavoro dopo il Jobs act, Torino, 2017.
- L. Zappalà, Il ricorso al lavoro a termine per ragioni sostitutive tra interpretazione costituzionalmente orientata e giudizio sulla violazione della clausola di non regresso in Riv. it. dir. it., 2010, 1050. |