È ammissibile l’attestazione di conformità della sentenza redatta dal difensore del precedente grado di giudizio

04 Ottobre 2018

Pur essendo ammissibile l'attestazione di conformità della sentenza redatta dal difensore del grado precedente, deve dichiararsi improcedibile il ricorso non essendo stata depositata anche la copia conforme della PEC contenente la sentenza notificata e la relata di notifica.
Massima

Pur essendo ammissibile l'attestazione di conformità della sentenza redatta dal difensore del grado precedente, deve dichiararsi improcedibile il ricorso non essendo stata depositata anche la copia conforme della PEC contenente la sentenza notificata e la relata di notifica.

Il caso

Il caso di specie, pur affrontando una questione ormai oggetto di numerose pronunce, ovvero l'improcedibilità del ricorso per Cassazione in assenza di copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, affronta una problematica ancora oscura in tema di attestazioni di conformità.

A chi spetta infatti redigere la attestazione di conformità dei predetti atti?

Non è infatti chiaro se tale onere possa essere imposto in capo al difensore del grado precedente, piuttosto che al difensore del ricorrente in sede di legittimità.

La questione

La Suprema Corte rileva, a tal proposito, che è presente in atti la copia conforme della sola copia analogica della sentenza impugnata munita di attestazione di conformità redatta dal difensore del ricorrente nel precedente grado di giudizio.

Tale attestazione pur essendo ritenuta rituale, si rileva però essere incompleta in quando mancante di relata di notifica e di pedissequa copia del messaggio PEC costituente la notifica, come prescritto dal'art. 369 comma 2 n. 2 del codice di procedura civile.

Le soluzioni giuridiche

Ritenendosi ultronea ogni analisi relativa alla improcedibilità del ricorso per cui si rimanda alle numerose note a sentenza pubblicate su questo portale, la questione sulla ritualità della attestazione della sentenza redatta dal difensore del grado precedente viene risolta positivamente.

La Corte infatti rileva che l'art. 9 della legge 53 del 1994 che, come è noto, regolamenta le attestazioni di conformità delle copie analogiche delle notificazioni telematiche, non prescrive che l'attestazione di conformità debba essere sottoscritta dal medesimo difensore che assiste le parti nel grado di giudizio nel quale la copia analogica del documento digitale viene prodotta.

In particolare secondo la Corte, il potere di attestare la conformità, è in capo al difensore munito di procura alle liti nel momento in cui l'attestazione viene redatta.

Nel caso di specie, l'attestazione viene considerata valida, poiché redatta in un momento antecedente al conferimento della procura speciale al difensore del successivo grado di giudizio.

La sentenza rileva inoltre che, al fine di verificare la validità della procura al momento in cui viene redatta l'attestazione, si dovrà verificare se la ridetta procura sia generale o speciale.

Nel primo caso, infatti, lo ius postulandi verrebbe meno solamente per effetto di espressa revoca del mandato difensivo, mentre nel secondo caso, ai sensi dell'art. 83, ultimo comma, cod. proc. civ., la procura speciale si presumerebbe conferita soltanto per un determinato grado del processo, salvo che nell'atto non venga espressa una volontà diversa. In quest'ultimo caso dunque i poteri rappresentativi del difensore si esauriscono nel momento in cui viene introdotto il grado successivo di giudizio con l'assistenza legale di un diverso avvocato.

La Suprema Corte esprime dunque nella sentenza in commento il seguente principio di diritto: "In tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza di quanto imposto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale, l'attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la Corte di cassazione (fintantoché innanzi alla stessa non sia attivato il processo civile telematico) può essere redatta, ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 9 della legge n. 53 del 1994, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono, anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore".

Osservazioni

La problematica affrontata dalla sentenza in commento, consente di chiarire uno dei dubbi più frequenti nell'avvocato telematico che si appresta a redigere una attestazione di conformità. Non è infrequente, infatti, l'ipotesi di assumere un mandato in una sola fase di giudizio, trovandosi nella concreta difficoltà di dover produrre in copia autentica una documentazione che spesso si trova nella disponibilità del solo difensore del precedente grado di giudizio.

Gli esempi sono molteplici, esulando anche dalla casistica affrontata nella pronuncia in commento, e possono concretizzarsi nella necessità di dover allegare con modalità cartacee o telematiche atti o provvedimenti del giudice in copia conforme.

In tal caso, com'è noto, l'art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179/2012 consente al difensore munito di procura alle liti di estrarre dal fascicolo telematico atti e provvedimenti attestandone la conformità a quanto contenuto nel ridetto fascicolo.

Ebbene, tale facoltà, è da intendersi conferita al difensore munito di procura che, di conseguenza, potrà eventualmente porre in essere ogni attività di attestazione, solo in un momento temporale successivo al conferimento della procura alle liti, e solo nelle fasi e gradi processuali per cui la stessa è conferita.

Ne consegue che il difensore che riceva la procura solo per un grado non potrà attestare la conformità della sentenza del grado precedente e potrà solo richiedere una copia conforme cartacea o estrarre il duplicato informatico dopo aver chiesto la visibilità del fascicolo.

Tale interpretazione prudenziale può tuttavia essere rivista anche alla luce della sentenza in commento che, pur riferendosi ad una fattispecie totalmente differente, quale la produzione in copia cartacea delle notificazioni a mezzo PEC, regolamentata dall'art. 9 della legge 53 del 1994 può essere accomunata alla fattispecie di cui all'art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179/2012, poiché in entrambe le fattispecie non viene specificatamente circoscritto il potere di attestazione al difensore del grado di giudizio a cui la copia conforme si riferisce.

Se è infatti pacifico, anche alla luce della sentenza in commento, che non vi possa essere ultrattività della procura conferita al difensore di un solo grado di giudizio il quale, successivamente alla nomina di un nuovo difensore non potrà più compiere alcuna attività di attestazione, vi è più di un dubbio circa i poteri conferiti al difensore del successivo grado di giudizio.

La stessa sentenza in commento infatti lascia aperta la facoltà di attestazione, ponendo quale unico requisito che, il sottoscrittore dell'attestazione, sia munito di procura alle liti alla data in cui detta attestazione viene redatta.

Tuttavia, nel caso di attestazione di conformità della sentenza notificata, delle relata di notifica e del relativo messaggio PEC che le contiene, una successiva sentenza della Suprema Corte (Cass. civ., sez. VI, 30 agosto 2018, n. 21406, presente in questo Portale con Nota di Giuseppe Vitrani), ha chiarito che, grava sul difensore costituito o domiciliatario, ancorché sia stato revocato o abbia rinunciato al mandato, l'obbligo non soltanto di informare la parte già rappresentata dell'avvenuta notificazione della sentenza ma altresì di compiere, in maniera tempestiva, le descritte attività (estrazione di copie analogiche del messaggio a mezzo PEC e della relazione di notifica ad esso allegata ed attestazione cartacea di conformità con sottoscrizione autografa) e consegnare i relativi documenti al nuovo difensore ovvero (qualora non edotto della nuova nomina) alla parte stessa.

Tale onere secondo la Corte si concreta in una diversa declinazione del medesimo obbligo del difensore destinatario della notificazione della sentenza in forme tradizionali, tenuto a consegnare, in maniera completa ed utile per l'esplicarsi della successiva - eventuale - attività processuale, gli atti e documenti afferenti il mandato, ovvero in sintesi un onere da ricondursi nel generale dovere di diligenza professionale che l'avvocato, sotto pena della relativa responsabilità, deve serbare nei confronti del proprio cliente, anche se per qualsivoglia ragione sia cessato il mandato (v. Cass. 12 ottobre 2009, n. 21589 e Cass., ord. 20 dicembre 2017, n. 30622).

Tuttavia, a parere di chi scrive, sarebbe più corretto allargare le maglie del potere di attestazione anche all'avvocato del successivo grado di giudizio come suggerito dalla pronuncia in commento, a patto che l'avvocato che redige l'attestazione venga posto nelle condizioni di verificare la “genuinità” del messaggio PEC costituente la notifica.

Infatti, pur sconsigliandosi questa seconda modalità, il difensore nel giudizio di Cassazione ben potrebbe chiedere al difensore del precedente grado di giudizio l'originale telematico del messaggio PEC costituente la notifica in formato .eml o .msg e attestare la conformità del suddetto messaggio e dei relativi allegati all'originale telematico in proprio possesso tramesso dall'avv. X difensore del notificante all'avv. Y difensore del notificato.

Tale modus procedendi tuttavia, oltre a poter sembrare più complesso rispetto alla richiesta al difensore del grado precedente della copia della notifica già munita di attestazione effettuata in data precedente alla cessazione dello ius postulandi, non sarebbe in linea con il più recente orientamento della Suprema Corte.

Tuttavia a parere dello scrivente, laddove il difensore del successivo grado non potesse attestare la conformità degli atti del precedente grado di giudizio, si verificherebbe una disparità di trattamento tra la parte che dovesse confermare il proprio difensore e quella che invece dovesse optare per una sostituzione.

Nella medesima ipotesi, poi, ci troveremmo dinanzi ad un chiaro vuoto normativo che non consentirebbe al difensore del secondo grado di attestare là conformità di un atto, quale ad esempio la copia conforme sentenza scaricata dal fascicolo del grado precedente, atto necessariamente prodromico alla proposizione di una impugnazione.

Proprio in virtù di tale vuoto è lecito chiedersi, anche con riferimento all'ulteriore potere di attestazione conferito dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179/2012, se la possibilità di scaricare ed attestare la conformità di atti e provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, non possa ritenersi ricompresa nel mandato conferito per il grado successivo atteso che, non si potrà precludere al nuovo difensore un'attività necessaria allo svolgimento del proprio mandato.

Peraltro, se da un lato è pur vero che il nuovo difensore potrebbe richiedere, qualificandosi come nuovo difensore, una copia conforme in cancelleria della sentenza, dall'altro non si può non rilevare che, tale attività, comporterebbe un vero e proprio pregiudizio nei confronti della parte, che dovrebbe sostenere un costo non necessario qualora avesse mantenuto lo stesso difensore tra primo e secondo grado.

Peraltro si rileva come nessuna norma di legge impedisca gli effetti retroattivi della procura ma, al contrario, è prevista unicamente l'esclusione dell'ultrattività.

Sposando quindi la tesi appena analizzata, dunque, il nuovo difensore ben potrebbe richiedere la visibilità del fascicolo telematico del grado precedente in virtù di un mandato conferito per il grado successivo - e per tutte le attività ad esso correlate e prodromiche - e scaricare, non solo il duplicato informatico che non necessiterebbe comunque di attestazione di conformità, ma anche la copia informatica, munendola poi di attestazione.

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