Azioni esecutive nei confronti del condominio e ruolo dell'amministratore

Edoardo Valentino
04 Ottobre 2018

Il condominio creditore procedente, in sede assembleare, quale quorum necessita per deliberare validamente l'autorizzazione a presentare istanza nelle due distinte ipotesi, tese nel processo di esecuzione, l'una alla sospensione l'altra alla rinuncia dell'azione esecutiva?

Il condominio creditore procedente, in sede assembleare, quale quorum necessita per deliberare validamente l'autorizzazione a presentare istanza nelle due distinte ipotesi, tese nel processo di esecuzione, l'una alla sospensione l'altra alla rinuncia dell'azione esecutiva?

L'articolo 1130 c.c. prevede le attribuzioni dell'amministratore ossia i compiti che egli, assumendo il mandato, ha la facoltà e il dovere di compiere al fine di gestire il condominio in modo corretto.

Tra le prerogative dell'amministratore vi sono quella di agire tempestivamente per ottenere il recupero dei crediti dai condomini morosi, di curare l'osservanza del regolamento condominiale e salvaguardare la salubrità e integrità dell'edificio.

Al fine di eseguire i compiti allo stesso demandati egli non ha alcun onere di ottenere specifico mandato dall'assemblea, con la conseguenza che può autonomamente nominare un legale ed agire in giudizio nei casi afferenti alle sue attribuzioni.

In caso di azione volta al recupero del credito, impugnazione delle delibere condominiali, atti conservativi e tutela giudiziale del rispetto del regolamento di condominio, egli sarà libero di agire in giudizio, avendo come unico onere quello di riferire nella successiva assemblea.

L'articolo 1136 c.c. prevede al 4 comma che «Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, (omissis) devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo».

L'articolo 1136, comma 2 c.c. riporta che «sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio».

Presentata la disciplina normativa occorre dare una risposta al quesito proposto.

In materia di istanze di sospensione o di rinuncia all'azione esecutiva, a parere di chi scrive, qualora l'oggetto del giudizio fosse una lite concernente una attribuzione dell'amministratore egli avrebbe il diritto di dare mandato al legale del condominio di presentare le succitate istanze senza domandare il parere dell'assemblea (salvo assumersi la responsabilità delle conseguenze della propria decisione).

Ciò in ragione del fatto che, come egli ha il diritto in dette materie di principiare l'azione giudiziale a tutela del condominio, egli abbia diritto eguale e contrario di sospendere o revocare l'esecuzione in caso di infruttuosità della stesse, sempre a tutela del condominio.

Diversamente, nelle materie che non concernono le sue attribuzioni, ai sensi dell'art. 1136, comma 2 c.c. l'amministratore dovrà convocare l'assemblea, la quale dovrà esprimere il proprio parere con i quorum di cui all'art. 1136, comma 2 c.c. (ossia numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio).

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