In tema di controversie condominiali, la legittimazione dell’amministratore dal lato passivo non incontra limiti
04 Ottobre 2018
I comproprietari di uno stabile avevano chiamato in giudizio il condominio di un edificio confinante, la cui facciata insisteva su uno dei lati perimetrali del cortile comune. Secondo i comproprietari, il condominio convenuto aveva violato il diritto di proprietà in quanto aveva posizionato, nel cortile di proprietà degli attori, i bidoni dell'immondizia e i sacchi di rifiuti di vario genere. Pertanto, gli attori avevano chiesto che fosse dichiarata in favore del condominio convenuto solo una servitù di passaggio pedonale, nonché il ripristino dello status quo ante con contestuale rimozione di tutto quanto indebitamente collocato. Entrambi i gradi di giudizio avevano respinto le domande attoree. In particolare, veniva dichiarato il difetto della legittimazione passiva del condominio in quanto l'area cortilizia non costituiva un bene condominiale, ma un bene di proprietà esclusivo delle attrici; sicché era da disconoscere la legittimazione passiva del condominio. Avverso tale pronuncia, i comproprietari hanno proposto ricorso in Cassazione. Nel giudizio di legittimità, contrariamente al ragionamento dei giudici di merito, la Corte di cassazione ha evidenziato che la legittimazione dell'amministratore del condominio dal lato passivo non incontra limiti e sussiste in relazione ad ogni tipo d'azione, anche reale o possessoria, promossa nei confronti del condominio da terzi o da un singolo condomino. Pertanto, in ordine alle parti comuni dello stabile condominiale, devono estensivamente ritenersi anche quelle esterne, purché adibite all'uso comune di tutti i condomini. Per le suesposte ragioni, la Corte ha accolto il ricorso e ha cassato la sentenza con rinvio. |