Interruzione e ripresa del procedimento notificatorio

04 Ottobre 2018

In tema di notificazione di atti processuali, qualora la notifica abbia esito negativo per circostanze non imputabili al richiedente, egli ha «la facoltà e l'onere» di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio.

Il caso. Il tribunale di Torino accoglieva la domanda ex art. 2932 c.c. proposta dalla promissaria acquirente di un immobile che aveva convenuto in giudizio la controparte che, dopo la stipula del preliminare di compravendita e l'invito a presentarsi dinanzi al notaio per il definitivo, non aveva adempiuto all'obbligo di trasferire la proprietà. La Corte d'appello confermava la decisione con sentenza impugnata dalla soccombente in Cassazione.

Il difensore chiede di essere rimesso in termini per la notifica del ricorso assumendo di aver tentato la notifica sia presso la residente della controparte che presso il domicilio eletto presso il difensore che risultava però trasferito. Aggiungeva di aver a quel punto chiesto informazioni al Consiglio dell'Ordine che però confermava quale domicilio professionale dell'avvocato quello precedente.

Procedimento notificatorio. Il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di notificazione di atti processuali, qualora la notifica abbia esito negativo per circostanze non imputabili al richiedente, egli ha «la facoltà e l'onere» di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio. In tal caso, la notifica avrà come data quella dell'iniziale attivazione del procedimento, sempre che la ripresa sia intervenuta entro un termine ragionevole secondo la comune diligenza. È dunque pacifico che la ripresa è rimessa alla parte istante escludendo la possibilità di richiedere una preventiva autorizzazione del giudice che allungherebbe i tempi processuali.

Si tratta, prosegue la sentenza, di una «soluzione congrua rispetto al principio della scissione degli effetti della notificazione nei confronti dell'istante e del destinatario, valorizzando, rispettivamente, la data iniziale e quella di perfezionamento del procedimento».

In tale contesto risultano fisiologiche le difficoltà in ordine a ulteriori indagini circa la residenza, il domicilio o la dimora del ricorrente, si tratta di un'ipotesi ricorrente e lo stesso ufficiale giudiziario «può e dovrebbe» assumere iniziative al riguardo. Precisa dunque la Corte che anche lo scambio di informazione tra parte istante e ufficiale giudiziario rientra in tali casi «ed è congruo ritenere la sostanziale unità del procedimento, quando, dopo che una prima fase del procedimento non abbia avuto positiva conclusione per l'accertata mancata corrispondenza della situazione di fatto a quella indicata dall'istante, quest'ultimo fornisca ulteriori indicazioni ai fini del perfezionamento della notificazione». Resta comunque la necessità di valutare l'imputabilità o meno al richiedente dell'inesattezza delle iniziali indicazioni.

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte sottolinea che dopo aver acquisito le informazioni dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati, la ricorrente aveva l'onere di continuare autonomamente il processo notificatorio, senza chiedere al Presidente della Corte di essere rimesso in termini per la notifica indipendentemente dalla circostanza che il perfezionamento si potesse verificare dopo la scadenza del termine.

Per questi motivi, la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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