Testimonianza: impossibilità del testimone a presentarsi in tribunale

04 Ottobre 2018

La procedura da seguire nel caso in cui il testimone si trovi nell'impossibilità di presentarsi in tribunale.

Quale è la procedura da seguire nel caso in cui il testimone si trovi nell'impossibilità di presentarsi in tribunale per l'escussione?

La testimonianza è un dovere della persona e il testimone, una volta citato, ha l'obbligo di presentarsi e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.

Nell'ipotesi in cui il giorno dell'udienza sopravviene un inconveniente, il testimone deve dare al giudice tempestiva comunicazione delle ragioni dell'impedimento.

Il giudice, se ritiene fondato l'impedimento, fissa una nuova udienza per l'escussione del teste; mentre se il teste non compare non adducendo un legittimo impedimento può disporre l'accompagnamento coattivo e potrà condannare il teste al pagamento di una pena pecuniaria.

Diverso è il caso in cui il testimone si trovi nell'impossibilità di presentarsi o ne sia esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali.

La norma che regola questa specifica ipotesi è l'art. 255 c.p.c..

In questo caso il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all'esame il giudice istruttore secondo le modalità di cui all'art. 203 c.p.c..

I Giudici di legittimità hanno affermato che l'apprezzamento del giudice di merito circa l'impossibilità di presentarsi del testimone la cui abitazione o il cui ufficio si trovi fuori della circoscrizione del tribunale, e sulla necessità quindi di delegare all'esame il pretore (recte: giudice istruttore) del luogo, secondo la disposizione contenuta nell'art. 255, comma 2, c.p.c. è incensurabile (Cass. civ., sent., 26 marzo 1952, n. 811; Cass. civ., sent., 17 gennaio 1969, n. 92).

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