Contratti di investimento: alle Sezioni Unite la nullità selettiva

La Redazione
05 Ottobre 2018

La Cassazione torna ad occuparsi di nullità nei contratti-quadro di investimento: con l'ordinanza interlocutoria n. 23927 del 2 ottobre scorso, la I Sezione rimette la causa al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione relativa alla c.d. nullità selettiva dei singoli ordini di investimento.

La Cassazione torna ad occuparsi di nullità nei contratti-quadro di investimento: con l'ordinanza interlocutoria n. 23927 del 2 ottobre scorso, la I Sezione rimette la causa al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione relativa alla c.d. nullità selettiva dei singoli ordini di investimento.

Il caso. Un investitore conveniva un giudizio una banca, quale intermediario, chiedendo dichiararsi la nullità o, in subordine, l'annullamento o la risoluzione dei contratti di investimento in obbligazioni argentine stipulati. Il Tribunale ravvisava la nullità degli ordini di acquisto, per difetto della forma scritta prevista dall'art. 23 TUF per il contratto quadro.

I precedenti. Sul tema del requisito della forma scritta del contratto quadro di investimento, la Cassazione si è già pronunciata, anche a Sezioni Unite: con una prima ordinanza interlocutoria (n. 10447/2017, si veda la news in questo portale) la S.C. ha rimesso la questione relativa al requisito della forma scritta del contratto quadro di investimento, chiedendo se sia necessaria, a norma dell'art. 23 D.Lgs. n. 58/1998, anche la sottoscrizione dell'intermediario, oltre a quella dell'investitore. Successivamente, con ordinanza interlocutoria n. 12388/2017 (si veda la news, in questo portale) è stata rimessa alle Sezioni Unite anche la questione relativa alla rilevanza dell'exceptio doli, sollevata per paralizzare l'uso selettivo della nullità del contratto quadro di investimento non sottoscritto dall'intermediario. Le due pronunce a Sezioni Unite conseguenti (rispettivamente: Cass. n. 1653/2018 e 898/2018, in questo portale, con commento di Falconieri) hanno risolto la prima delle due questioni, con l'affermazione del principio in base al quale “il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art. 23 del d.lgs. 24/2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.

La nullità selettiva. Rimane ancora attuale il tema della nullità selettiva: l'esigenza di scongiurare uno sfruttamento opportunistico della normativa posta a tutela dell'investitore potrebbe portare la Corte ad affermare la possibilità, per l'intermediario, di opporre l'exceptio doli generalis in tutte le ipotesi in cui il cliente, in mala fede, proponga una domanda di nullità selettiva, relativamente a quegli ordini di investimento risultati sfavorevoli. In successive pronunce, la Cassazione ha negato tale possibilità, fondata sull'uso selettivo della nullità, in quanto prospettabile solo in relazione ad un contratto quadro formalmente esistente, e non anche quando questo sia affetto da nullità per difetto di forma (Cass. n. 10116/2018).

La S.C. richiede, quindi, un intervento sul punto delle Sezioni Unite, ravvisando la rilevanza e delicatezza della questione.

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