Mobilità professionale dei docenti dei Licei musicali

Sabrina Apa
05 Ottobre 2018

Dalla lettura dell'art. 10, CCNL Scuola del 29 novembre 2007, si evince che la mobilità professionale ha come finalità non solo quella di superare o prevenire il soprannumero, ma anche quella di “valorizzare le esperienze acquisite dal personale”. Tant'è che la norma specificamente dispone che la mobilità professionale è finalizzata in primo luogo a “promuovere il reimpiego e la valorizzazione delle professionalità esistenti”, ed in secondo luogo, a riassorbire il personale in esubero, ove tale situazione si verifichi...

Dalla lettura dell'art. 10, CCNL Scuola del 29.11.2007, si evince che la mobilità professionale ha come finalità non solo quella di superare o prevenire il soprannumero, ma anche quella di “valorizzare le esperienze acquisite dal personale”. Tant'è che la norma specificamente dispone che la mobilità professionale è finalizzata in primo luogo a “promuovere il reimpiego e la valorizzazione delle professionalità esistenti”, ed in secondo luogo, a riassorbire il personale in esubero, ove tale situazione si verifichi.

Il CCNL sulla mobilità per l'a.s. 2018/2019 detta una particolare procedura per la mobilità professionale verso i posti dei licei musicali, rispetto a quella prevista per tutte le altre classi di concorso, in ragione delle peculiarità di detti licei e dell'evoluzione normativa che ne ha caratterizzato lo sviluppo.

Nel caso di specie deve osservarsi che il meccanismo di precedenza, nei Licei musicali, della mobilità professionale su quella territoriale, non è previsto in via assoluta, ma soltanto per l'anno accademico 2018/2019 e nei soli passaggi di ruolo, sicché la scelta delle parti contrattuali, entro tali limiti circoscritta, sembra pienamente ossequiosa dei principi di cui al CCNL del comparto. Pertanto, deve concludersi che il CCNL mobilità si è mantenuto entro i limiti ed i vincoli stabiliti in tema di mobilità dalla contrattazione collettiva nazionale, di talché le relative pattuizioni non possono ritenersi viziate da nullità ai sensi dell'art. 40, d.lgs. n. 165 del 2001.

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