Strumenti di tutela diretta dei dipendenti dell'appaltatore nei confronti del committente e limiti di responsabilità dello stesso

Sabrina Apa
05 Ottobre 2018

L'azione ex art. 1676, c.c., costituisce uno strumento di tutela diretta (da azionarsi direttamente nei confronti del committente) a favore dei dipendenti dell'appaltatrice e, pertanto, l'apertura del procedimento fallimentare a carico della predetta appaltatrice non può spiegare alcun effetto sulle ragioni vantate dai lavoratori, non valendo ad alcunché invocare gli art. 51 e 52, l. fall., in ordine al divieto di azioni esecutive ed alla tutela della par condicio creditorum. .

L'azione ex art. 1676, c.c., costituisce uno strumento di tutela diretta (da azionarsi direttamente nei confronti del committente) a favore dei dipendenti dell'appaltatrice e, pertanto, l'apertura del procedimento fallimentare a carico della predetta appaltatrice non può spiegare alcun effetto sulle ragioni vantate dai lavoratori, non valendo ad alcunché invocare gli art. 51 e 52, l. fall. (r.d. 16 marzo 1942, n. 267), in ordine al divieto di azioni esecutive ed alla tutela della par condicio creditorum.

Suddetta azione scaturisce infatti da un'obbligazione prevista dalla legge direttamente in capo al committente, pertanto, in nessun modo possono incidere, sul diritto vantato dal dipendente dell'appaltatore nei confronti del committente ex art. 1676, c.c., le vicende che investono l'appaltatore stesso.

L'unico limite alla responsabilità del committente è che lo stesso abbia già pagato all'appaltatore il prezzo convenuto prima dell'esercizio dell'azione da parte degli addetti.

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