TFR e trasferimento: adeguamento della retribuzione alla maggiore gravosità della prestazione
05 Ottobre 2018
Ai fini del calcolo del TFR, è possibile includere somme corrisposte in seguito al trasferimento?
Secondo quanto disposto all'art. 2120, comma 2, c.c., la retribuzione annua, alla quale è fatto riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, comprende tutte le somme corrisposte non occasionalmente in dipendenza del rapporto di lavoro, non a titolo di rimborso spesa, facendo salve le diverse previsoni contenute nel CCNL applicato.
In caso di trasferimento, sarà necessario determinare la natura retributiva o meno di somme corrisposte per lo svolgimento della prestazione lavorativa presso una diversa sede, dovendosi tenere in conto alcuni indici sintomatici. Di questi, ne sono esempio, al fine di individuare i tratti tipici della retribuzione: la continuità, periodicità ed obbligatorietà della somma corrisposta; la natura compensativa del disagio connesso alla prestazione e la necessaria funzionalità con la stessa.
Il fine di tenere indenne il lavoratore da spese che lo stesso non avrebbe sostenuto in assenza del trasferimento, porta ad escludere invece la natura retributiva di quanto percepito. Qualora dunque le somme erogate trovino la propria giustificazione nella maggiore gravosità, anche morale, dell'attività lavorativa, il rapporto sinallagmatico tra l'erogazione, recte l'adeguamento della retribuzione, e la prestazione del lavoratore ne conferma la natura retributiva. In merito, Cass. n 1314 del 2017 e Cass. n. 22197 del 2018. |