Costituzione in riassunzione cartacea: davvero è sempre inammissibile?

Vito Amendolagine
08 Ottobre 2018

La proposizione dell'eccezione di tardiva riassunzione del processo, fondata sulla invalidità del deposito cartaceo anziché telematico dell'atto di riassunzione, da considerarsi a questi fini endoprocessuale, è fondata?
Massima

É infondata l'eccezione di tardiva riassunzione del processo, fondata sulla invalidità del deposito cartaceo anziché telematico dell'atto di riassunzione, innanzitutto perché è da rifiutarsi la tesi che la comparsa in riassunzione ex art. 125 disp. att. c.p.c. possa considerarsi atto endoprocessuale essendo tale qualificazione, ai fini della normativa sul PCT, riservata esclusivamente a quegli atti che si depositano dinanzi a uno stesso ufficio giudiziario, atteso che quando la causa prosegua dinanzi a un nuovo giudice, dichiarato competente, non v'è motivo alcuno per considerare endoprocessuale la nuova costituzione che avviene dinanzi al diverso ufficio giudiziario. Pertanto, ogni nuova costituzione dinanzi ad un nuovo giudice, a prescindere se fatta per avviare ex novo un processo o per proseguirne uno da giudice incompetente, può, ai sensi della normativa sul PCT essere fatta anche in forma cartacea, non essendo, a quei fini, atto endoprocessuale.

Il caso

Una parte costituitasi tempestivamente nel giudizio, eccepisce l'incompetenza del tribunale di Perugia adito da controparte.

Il tribunale di Perugia con sentenza non definitiva afferma la propria competenza.

La Suprema Corte adita in sede di regolamento di competenza, cassa la sentenza, affermando la competenza territoriale alternativa del tribunale di Arezzo e del tribunale di Firenze.

La parte interessata riassume con comparsa ex art. 125 disp. att. c.p.c. tempestivamente notificata, la causa intentata dinanzi al tribunale di Perugia, riproponendo la domanda.

La controparte si costituisce eccependo l'estinzione del processo per tardiva riassunzione in quanto, a suo avviso, invalidamente operata con deposito di atto cartaceo anziché telematico.

Il giudice aretino acquisisce il fascicolo del tribunale di Perugia ai sensi dell'art. 126 disp. att. c.p.c. e le parti insistono nelle memorie ex art. 183 comma 6c.p.c. a suo tempo depositate in quel giudizio.

La questione

La proposizione dell'eccezione di tardiva riassunzione del processo, fondata sulla invalidità del deposito cartaceo anziché telematico dell'atto di riassunzione, da considerarsi a questi fini endoprocessuale, è fondata?

Le soluzioni giuridiche

L'eccezione viene rigettata dal tribunale che rifiuta la tesi secondo la quale, la comparsa in riassunzione ex art. 125 disp. att. c.p.c. può considerarsi un atto endoprocessuale, rilevando che tale qualificazione, ai fini della normativa sul processo civile telematico, è riservata esclusivamente a quegli atti che si depositano dinanzi ad uno stesso ufficio giudiziario, in ossequio alla ratio che una volta costituite le parti davanti ad un giudice, ogni atto successivo va inserito nel fascicolo telematico già esistente.

Quando però – come nel caso di incompetenza – la causa prosegua dinanzi ad un nuovo giudice, dichiarato competente, non v'è motivo alcuno per considerare endoprocessuale la nuova costituzione che avviene dinanzi al diverso ufficio giudiziario.

Il fenomeno della traslatio iudicii ex art. 50 c.p.c. non ha alcun rilievo in questa fattispecie operando su un differente piano processuale, come quello che fa sì che l'attività già svolta non debba essere ripetuta, non certo sul piano della costituzione del rapporto processuale dinanzi ad un determinato giudice, perché in quest'ultima ipotesi siamo dinanzi ad un processo nuovo, che necessita di una autonoma iscrizione a ruolo e di una autonoma costituzione in un nuovo giudizio.

Il tribunale in tale ottica, considera un atto endoprocessuale la riassunzione del processo interrotto, perché si tratta di un processo che prosegue davanti al medesimo giudice e che, dunque, non richiede una nuova costituzione, né di chi riassume, né di chi viene chiamato a proseguire il medesimo giudizio, al quale se già costituito in precedenza è sufficiente comparire.

In definitiva, il giudice aretino conclude affermando che ogni nuova costituzione dinanzi ad un nuovo giudice, a prescindere se fatta per avviare ex novo un processo o per proseguirne uno da un giudice incompetente, può, ai sensi della normativa sul processo civile telematico, essere fatta anche in forma cartacea, non essendo, a quei fini, un atto endoprocessuale.

Il tribunale rileva altresì che in ogni caso, l'invalidità sarebbe stata sanata dal raggiungimento dello scopo laddove si consideri che in riferimento ad un caso di riassunzione di processo interrotto si è affermato il principio che la riassunzione avvenuta con atto cartaceo è affetta da un vizio sanabile ex art. 156, comma 3, c.p.c., a tale fine rilevando che il caso della riassunzione del processo interrotto davanti allo stesso giudice è da tenersi distinto da quello della riassunzione dopo una declinatoria di competenza davanti ad un nuovo giudice, ragione per cui se è sanabile il vizio prodottosi nel primo caso, a fortiori lo è quello ravvisabile del secondo.

Osservazioni

Considerato che ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modif. dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, diventa rilevante individuare, di volta in volta, la natura dell'atto al cui deposito deve procedersi, al fine di verificare se lo stesso debba considerarsi come atto introduttivo del giudizio, legittimante il deposito in forma cartacea, o se, viceversa, debba qualificarsi come atto endoprocessuale, da depositare esclusivamente in forma telematica.

Secondo Trib. Perugia, 1 dicembre 2016, non vi sono dubbi sul fatto che il ricorso in riassunzione di un procedimento dichiarato interrotto non introduce un nuovo e diverso e autonomo giudizio, ma rappresenta la prosecuzione del medesimo procedimento, atteso che il ricorso in riassunzione si inserisce in un procedimento già avviato nell'ambito del quale, le parti risultano essere già costituite, integrando un atto processuale proveniente dal difensore di una parte già costituita quale atto endoprocessuale.

Conseguentemente, se il ricorso in riassunzione va ad inserirsi all'interno di un processo già instaurato, rispetto al quale le parti risultano costituite in precedenza ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, l'iscrizione a ruolo del relativo giudizio dovrebbe avvenire esclusivamente tramite deposito in forma telematica (Trib. Potenza, 18 maggio 2017).

In ordine alle conseguenze del deposito con modalità errate rispetto al modello legale qui considerato, la giurisprudenza in precedenza aveva già affrontato analoga problematica, come si evince da altra pronuncia dello stesso foro aretino (Trib. Arezzo, 19 aprile 2016) in cui si era osservato che l'atto di riassunzione, ove non rispondente al modello legale per difetto di forma cartacea anziché telematica, è nullo e non tout court inammissibile o tamquam non esset.

In detta pronuncia, si evidenziava che al fine di essere giudicato inammissibile, esso dovrebbe talmente differire dal modello legale da non essere riconoscibile come atto di costituzione, e, quindi, essere, per così dire, giuridicamente inesistente, mentre quando tutti i requisiti della riassunzione sussistono, per essere il contenuto del ricorso conforme a quello che deve essere, si dibatte se la trasmissione per via cartacea, in luogo del deposito telematico in cancelleria, sia un atto idoneo a perfezionare la riassunzione del processo.

Tuttavia, sempre nel precedente giurisprudenziale citato, il tribunale ha quindi ritenuto l'atto riconoscibile come atto riassuntivo, imperfetto per violazione delle norme che regolano le modalità del suo deposito, e, preso atto che tale questione non può che essere inquadrata sotto la specie delle nullità, e preso altresì atto che non esiste una esplicita sanzione di inammissibilità per quel tipo di atto, non v'è dubbio alcuno che quando la cancelleria accetta il ricorso in riassunzione che pure aveva tutti i requisiti per valere come tale, si produce la sanatoria di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c. atteso che riassumere il giudizio significa manifestare al giudice la volontà di volere proseguire il processo interrotto, e ciò, pur se in via cartacea, è un obiettivo raggiunto (Trib. Arezzo, 19 aprile 2016, cit.).

In precedenza, in altra pronuncia di merito si era invece affermato che il ricorso in riassunzione ex art. 303 c.p.c., depositato in cancelleria in formato cartaceo, deve essere dichiarato inammissibile, atteso che, per sua natura, l'atto di riassunzione non è un atto introduttivo, ma riguarda una parte già precedentemente costituita, cosicché l'atto di riassunzione avrebbe dovuto essere depositato con modalità telematiche, rientrando appunto tra gli atti da depositare esclusivamente con modalità telematiche ai sensi dell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012 (Trib. Lodi, ord., 4 marzo 2016; anche Trib. Torino, ord., 26 marzo 2015, ha dichiarato l'inammissibilità della comparsa in riassunzione depositata in cartaceo non essendo atto introduttivo del giudizio).

Anche Trib. Benevento, 27 aprile 2017 perviene alla conclusione che la comparsa di riassunzione depositata in forma cartacea determina l'inammissibilità della riassunzione.

Va altresì segnalato l'orientamento di Trib. Vasto, 28 ottobre 2016, secondo cuiil ricorso in riassunzione si inserisce in un procedimento già avviato nell'ambito del quale le parti risultano essere già costituite, integrando quindi un atto processuale proveniente dal difensore di una parte già costituita quale atto endoprocessuale che deve essere depositato telematicamente. Pertanto, il deposito del ricorso in riassunzione che non viene eseguito per via telematica, bensì in modo tradizionale con consegna materiale in cancelleria dei documenti, non può che essere dichiarato inammissibile, in quanto affetto da un deficit struttura/ontologico che lo rende radicalmente inesistente dal punto di vista giuridico, dovendosi concludere dichiarando che la riassunzione della causa non è mai avvenuta con conseguente declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 50, comma 2, c.p.c..

Secondo altro orientamento giurisprudenziale, la questione della obbligatorietà della forma telematica anzichè cartacea dell'atto di riassunzione non può essere considerata al di fuori del sistema delle invalidità di cui agli artt. 156 e ss. c.p.c. il quale esclude che possa procedersi a declaratoria di invalidità dell'atto processuale, ove l'atto abbia comunque raggiunto lo scopo cui è destinato, come nel caso in cui sia stato assicurato il radicamento regolare, sostanziale e pieno del contraddittorio (Trib. Pescara, ord., 8 settembre 2016).

In tale ottica, si è quindi affermato che in base alla ratio della novella introdotta con l'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012, ove l'obbligo sancito dalla norma sia contravvenuto la violazione è suscettibile di rimedi processuali e ordinamentali di natura diversa, quale può essere la concessione alla controparte di un termine per non essere stata posta nelle condizioni di esaminare tempestivamente, in via telematicamente, l'atto processuale di causa (Trib. Palermo, ord., 18 maggio 2016).

In particolare, secondo Trib. Perugia, 1 dicembre 2016, cit., non esistendo alcuna norma che sanzioni con l'inammissibilità il deposito degli atti introduttivi in forma diversa da quella telematica, se la costituzione per tale via è conforme alle prescrizioni di legge che la disciplinano, in virtù dei principi di libertà delle forme e del raggiungimento dello scopo, la parte che si costituisca in via cartacea non può essere in alcun modo sanzionata. Nella fattispecie esaminata, il giudice perugino rigettava l'eccezione di inammissibilità del ricorso in riassunzione presentato in forma cartacea anziché telematica, rilevando come non vi era stata alcuna violazione del principio del contraddittorio essendo stata garantita la conoscenza dell'atto in capo alla controparte, integrandosi così l'ipotesi del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c..

La sentenza che si annota, sembra quindi condividere – recependolo – tale ultimo orientamento, precisando altresì che ogni nuova costituzione dinanzi ad un nuovo giudice, a prescindere se fatta per avviare ex novo un processo o per proseguirne uno da giudice incompetente, può, ai sensi della normativa sul PCT, essere fatta anche in forma cartacea, non essendo, a quei fini, atto endoprocessuale.

Guida all'approfondimento
  • F. Testa, Deposito dell'atto di riassunzione nel processo telematico: profili normativi, giurisprudenziali e operativi, in www.ilprocessotelematico.it;
  • Id., Cartacea o telematica la riassunzione avanti a diverso giudice? in www.ilprocessotelematico.it;
  • Id., Inammissibile perché inesistente la riassunzione cartacea anziché telematica, in ilprocessotelematico.it.

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