L’azione individuale del creditore verso l’amministratore presuppone un danno diretto

La Redazione
08 Ottobre 2018

La responsabilità dell'amministratore ex art. 2395 c.c. ha natura extracontrattuale e sorge da un quid pluris rispetto al mero inadempimento contrattuale, che è dato proprio dalla manifestazione dell'elemento soggettivo che presiede all'atto compiuto dall'amministratore, traducendosi in un danno che incide direttamente sul patrimonio del socio o del terzo

La responsabilità dell'amministratore ex art. 2395 c.c. ha natura extracontrattuale e sorge da un quid pluris rispetto al mero inadempimento contrattuale, che è dato proprio dalla manifestazione dell'elemento soggettivo che presiede all'atto compiuto dall'amministratore, traducendosi in un danno che incide direttamente sul patrimonio del socio o del terzo: tale responsabilità richiede non solo la sussistenza di un danno diretto, che non sia il mero riflesso del pregiudizio subito dal patrimonio sociale, ma anche l'individuazione di un comportamento che si trovi in relazione di causalità immediata con il danno, e che sia essenzialmente ascrivibile al dolo o alla colpa dell'amministratore.

L'art. 2395 c.c., che costituisce norma di chiusura del sistema codicistico della responsabilità civile degli amministratori di società di capitali, offre una tutela ai soci e ai terzi che abbiano subito un pregiudizio diretto, al proprio patrimonio, senza che da ciò sia derivato un danno per la società. L'elemento che differenzia l'azione individuale di responsabilità dall'azione sociale ex art. 2393 e da quella dei creditori sociali, ex art. 2394, è rappresentato dall'incidenza diretta del danno sul patrimonio del socio o del terzo.

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