Liquidazione del socio receduto nelle società di persone, contestuale aumento di capitale e art. 2306 c.c.

Francesca Maria Bava
08 Ottobre 2018

Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato considera la possibilità che la liquidazione del socio receduto nelle società di persone avvenga mediante risorse conferite appositamente dagli altri soci.

Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, con la massima in esame (n. 65/2018), considera la possibilità che la liquidazione del socio receduto nelle società di persone avvenga mediante risorse conferite appositamente dagli altri soci.

In linea di principio, se non vi è accordo tra i soci superstiti, lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio ex art. 2289 c.c. comporta una riduzione del capitale sociale in misura pari al valore nominale della quota di cui era titolare il socio receduto, in considerazione della preminente funzione organizzativa del capitale nelle società di persone.

Come esposto in una precedente massima del medesimo Consiglio (n. 29/2012), diversamente da quanto sostenuto da altra parte della dottrina e dal Consiglio Notarile della Campania (n. 29), in caso di valore positivo della liquidazione, a tale riduzione di capitale si applicherebbe la disciplina di cui all'art. 2306 c.c. che riconosce il diritto di opposizione ai creditori sociali.

Tuttavia, la massima in oggetto afferma che la liquidazione del socio receduto possa avvenire anche prescindendo dall'applicazione dell'art. 2306 c.c. nell'ipotesi in cui si utilizzino disposizioni patrimoniali preesistenti o conferite appositamente dagli altri soci a patrimonio o a capitale.

Nell'ipotesi di conferimenti a patrimonio, infatti, non vi è alcuna incidenza sul capitale sociale, essendo il socio liquidato a mezzo di tali risorse apportate dai soci al patrimonio e, conseguentemente, nessun pregiudizio può sorgere per i creditori.

Analogamente, anche nell'ipotesi di conferimenti a capitale, si assiste ad un preventivo aumento, immediatamente sottoscritto, strumentale alla liquidazione del valore della quota del recedente e poi ad una riduzione dello stesso in misura ante aumento, senza che nel complesso vi sia una variazione effettiva del capitale e quindi senza che vi possa essere pregiudizio per i creditori sociali, potendo tale caso essere assimilato ad un acquisto della partecipazione sociale sottratto al disposto dell'art. 2306 c.c.

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