Codice Civile art. 2191 - Cancellazione d'ufficio (1).Cancellazione d'ufficio (1). [I]. Se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione. (1) V. art. 8 l. 29 dicembre 1993, n. 580 e d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modifiche. Per l'approvazione dei modelli e la modulistica v. i d.m. 7 febbraio 1996 e la circ. 8 febbraio 1996, n. 3385/c (G.U. 14 febbraio 1996, n. 37, s.o. n. 27). InquadramentoLa norma in commento disciplina l'ipotesi in cui una determinata iscrizione sia intervenuta in assenza dei presupposti legali consentendo al giudice del registro di procedere, una volta sentito l'interessato, alla cancellazione d'ufficio. Completa la disciplina l'art. 17 d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, il quale dispone che il ricorso avverso il decreto del giudice, emesso ai sensi dell'art. 2191, è proposto, entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata dal cancelliere, al tribunale del capoluogo della provincia alla quale appartiene l'Ufficio, a norma dell'art. 2192 (primo comma) e che il decreto del tribunale che ordina la cancellazione o il decreto del giudice del registro non gravato da ricorso è comunicato, senza indugio, a cura del cancelliere, all'interessato e all'ufficio, ed è iscritto entro due giorni dalla comunicazione. Il potere-dovere di disporre la cancellazione delle iscrizioni spetta in via esclusiva al giudice del registro, che vi provvede d'ufficio; la domanda di cancellazione rivolta al tribunale va pertanto rigettata (Trib. Roma, 20 dicembre 1988, in Riv. not., 1990, 504). È, pertanto, inammissibile la richiesta di disporre la cancellazione di una iscrizione proposta con ricorso ex art. 700 c.p.c. (Trib. Roma, 25 luglio 2013; Trib. Roma, 23 luglio 2012, entrambe in Ilsocietario.it). L'estensione dei controlli da parte del giudice del registro.La cancellazione in argomento riguarda l'ipotesi di mancanza originaria dei presupposti legali per l'iscrizione derivante dalla non corrispondenza al vero del fatto dichiarato; dall'incompetenza di quello specifico registro delle imprese; dall'essere intervenuta l'iscrizione in una sezione del registro delle imprese errata (Ibba, Marasà, 200). In generale, nell'ipotesi di cancellazione d'ufficio, il giudice esercita un controllo sostanzialmente coincidente a quello spettante all'Ufficio del registro in sede di iscrizione su richiesta dell'interessato: la dizione della norma in commento («condizioni richieste dalla legge») richiama il disposto di cui all'art. 2189, comma 2. Secondo una parte della dottrina, tuttavia, la valutazione in ordine alla cancellazione di una iscrizione, a differenza di quella compiuta in sede di iscrizione, non avrebbe ad oggetto l'inosservanza del procedimento di iscrizione e, in particolare, la legittimazione del richiedente e la conformità al modello regolamentare (Cavanna, 34; Pavone La Rosa, 2000, 39) e ciò al fine di evitare la conseguenza, definita paradossale, per la quale, una volta disposta la cancellazione di una iscrizione per vizi procedimentali, il giudice dovrebbe comunque disporre l'iscrizione d'ufficio. Trattandosi di un potere officioso, il giudice può procedere in ogni tempo. Si riconosce, tuttavia, agli interessati un potere di sollecitare l'attività del giudice (Cavanna, 35). Si ritiene che la cancellazione possa avere ad oggetto soltanto le iscrizioni e non anche gli atti soggetti solo a deposito (Cavanna, 33). Identica posizione è assunta dalla giurisprudenza. Si afferma che è inammissibile l'istanza di cancellazione d'ufficio del deposito di un patto parasociale nullo poiché l'istituto della cancellazione d'ufficio è applicabile esclusivamente agli atti soggetti ad iscrizione, non anche a quelli soggetti a mero deposito, quali i patti parasociali (Trib. Como, 31 gennaio 2000, in Soc., 2000, 858). Gli effetti della cancellazione.La cancellazione comporta l'eliminazione di una iscrizione illegittimamente intervenuta e non l'iscrizione di un fatto modificativo o estintivo (Cavanna, 40; Ibba-Marasà, 201) con la conseguenza che essa non assume valore di pubblicità dichiarativa. Sarà, dunque, necessaria una nuova iscrizione (avente efficacia ex nunc) avente ad oggetto un fatto modificativo o estintivo qualora si voglia far venire, sulla base di un fatto sopravvenuto, meno una iscrizione inizialmente regolare (Ragusa Maggiore, 113; Pavone La Rosa, 1954, 84; Ferri, 26). In giurisprudenza, si osserva che, in seguito al mancato avveramento di una condizione sospensiva, non dovrà provvedersi alla cancellazione degli atti originariamente iscritti sotto condizione, bensì occorre procedere all'iscrizione secondaria di un atto, che può consistere anche nella dichiarazione di rinunzia delle parti alla condizione originariamente apposta, avente efficacia modificativa dell'atto originario (Trib. Bologna, 2 novembre 2000, in Foro it., 2001, I, 2687). La cancellazione opera retroattivamente, rimuovendo ex tunc gli effetti dell'iscrizione cancellata prodottisi medio tempore, anche perché, diversamente, si finirebbe con l'attribuire a tutte le iscrizioni, anche a quelle non veritiere, il valore di pubblica fede (Pavone La Rosa, 1954, 85; Ibba, Marasà, 201; Cavanna, 40). La tutela dei terzi che abbiano acquistato diritti sulla base di una iscrizione illegittima successivamente cancellata deve essere rintracciata nel disposto di cui all'art. 742 c.p.c. che, nell'ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione, fa salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca. La cancellazione dell'imprenditore individuale dal registro delle imprese non fa venir meno i diritti di credito in capo all'imprenditore correlati all'attività svolta, né incide sulla sua legittimazione e capacità processuale, sicché l'imprenditore è pienamente legittimato ad agire a tutela di detti diritti. Pertanto a seguito della cancellazione dell'impresa individuale il diritto di credito, già riconosciuto in capo all'impresa individuale, si trasferisce in capo alla persona fisica già titolare dell'impresa (Trib. Como, 31 marzo 2023, n. 362). Casistica.In ordine alla possibilità di disporre la cancellazione dell'iscrizione della cessazione di una società (c.d. cancellazione della cancellazione) si rinvia al commento all'art. 2495 (anche per l'evoluzione giurisprudenziale sul punto), limitandosi qui ad evidenziare che tale possibilità è stata esclusa da Cass. S.U., n. 6070/2013. Con riguardo alla iscrizione della cessazione della società per trasferimento all'estero della sede sociale, in giurisprudenza si afferma che, laddove la cancellazione di una società dal registro delle imprese italiano sia avvenuta come conseguenza dell'asserito trasferimento all'estero della sua sede sociale, il successivo accertamento della fittizietà del trasferimento – che quindi non comporta il venire meno della giurisdizione del giudice italiano, né determina, come effetto di quella cancellazione, il decorso del termine di cui all'art. 10 l. fall. – non è precluso dal fatto che non sia preventivamente intervenuto, alla stregua dell'art. 2191, alcun provvedimento di segno opposto alla predetta cancellazione, atteso che per poter fornire la prova contraria alle risultanze della pubblicità legale riguardanti la sede dell'impresa non occorre precedentemente ottenere dal giudice del registro una pronuncia che ripristini, anche sotto il profilo formale, la corrispondenza tra la realtà effettiva e quella risultante dal registro (Cass. n. 9414/2013). In tema di dichiarazione di fallimento di una società, ai fini del rispetto del termine previsto dall'art. 10 l. fall. l'iscrizione nel registro delle imprese del decreto con cui il giudice del registro, ai sensi dell'art. 2191 c.c., ordina la cancellazione della pregressa cancellazione della società già iscritta, fa presumere sino a prova contraria la continuazione dell'attività d'impresa, atteso che il rilievo di regola solo dichiarativo della pubblicità comporta che l'iscrizione del detto decreto rende opponibile ai terzi l'insussistenza delle condizioni che avevano dato luogo alla cancellazione della società alla data in cui questa era stata iscritta e determina altresì, con effetto retroattivo, il venir meno dell'estinzione della società per non essersi questa effettivamente verificata (Cass., n. 20907/2023). Chiunque vi abbia un interesse, purché legittimato all'azione, può agire in giudizio in sede contenziosa per ottenere una sentenza che accerti, con forza di giudicato, l'inesistenza delle condizioni richieste dalle legge per la cancellazione dal registro delle imprese della società contro la quale abbia proposto, o intenda proporre, un'azione di impugnazione di un contratto del quale la società risulta parte acquirente, o venditrice e, dunque, passivamente legittimata, ovvero litisconsorte necessaria, senza che rilevi che il giudice del registro delle imprese abbia già ritenuto, in sede camerale, sussistere le indicate condizioni e non abbia, quindi, ordinato, a norma dell'art. 2191 c.c., la cancellazione d'ufficio dell'intervenuta cancellazione volontaria della società dal registro stesso (Cass., n. 3653/2023. Nella specie, la S.C., pur affermando la tardività della domanda volta ad accertare l'illegittimità della previa cancellazione della società dal relativo registro rispetto all'azione di nullità, simulazione e revoca di compravendita immobiliare proposta nei confronti di quest'ultima, ne ha affermato l'ammissibilità). BibliografiaBocchini, Registro delle imprese, in Enc. dir., Milano, 1988, 515; G.F. Campobasso, Diritto commerciale. 1. Diritto dell'impresa, Torino, 2009; Carraro, Registro delle imprese e tutela della riservatezza, in Il registro delle imprese a vent'anni dalla sua attuazione, a cura di Ibba, Demuro, Torino, 2017; Cavanna, Sub artt. 2188-2194, Dell'impresa e del lavoro, a cura di Cagnasso, Vallebona, in Commentario del codice civile, diretto da E. 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