Codice Civile art. 2293 - Norme applicabili.

Lorenzo Delli Priscoli
Francesca Rinaldi

Norme applicabili.

[I]. La società in nome collettivo è regolata dalle norme di questo capo e, in quanto queste non dispongano, dalle norme del capo precedente.

Inquadramento

« ... dal punto di vista strutturale la società in nome collettivo non si differenzia dalla società semplice: e ciò spiega come alla disciplina della società semplice si faccia richiamo per quanto non sia espressamente regolato» (Relazione, § 938). Ciò comporta che alla disciplina della società semplice si può ricorrere tutte le volte che non sia possibile ricavare, dalla disciplina dettata per la società in nome collettivo, alcuna disposizione suscettibile di applicazione nel caso concreto (Graziani, 132; G. Ferri, 330).

Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi; peraltro, l'area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio; pertanto, non è compromettibile in arbitri l'azione di revoca per giusta causa di un amministratore di società in accomandita semplice ex art. 2259 c.c. in relazione agli artt. 2315 e 2293 c.c., non facendo eccezione – come invocato nella specie – la avvenuta insorgenza della controversia fra coniugi altresì soci in detta società (Cass. I, n. 18600/2011; amplius al commento agli artt. 34 ss. d.lgs. n. 5/2003).

Norme applicabili: a) responsabilità del nuovo socio per le obbligazioni sociali

Tra le norme dettate per la società semplice riconosciute applicabili alla società in nome collettivo è anzitutto quella contenuta nell'art. 2269 c.c. sulla responsabilità del nuovo socio. La Cassazione ha infatti statuito che il soggetto entrato a far parte di una società in nome collettivo già costituita (sia essa registrata o no) risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio, secondo quanto previsto dall'art. 2269 c.c. in tema di società semplice, essendo tale norma compresa fra quelle richiamate (per la società in nome collettivo) dall'art. 2293 dello stesso codice (Cass. I, n. 2597/1993), non essendo una tale responsabilità condizionata dal fatto che dette obbligazioni risultino dalle scritture contabili della società (Cass. I, n. 9326/2010).

Segue: b) esclusione del socio

La dottrina prevalente (Graziani, 144; Ferrara, 273; Cottino, 230; Campobasso, 114; Di Sabato, 152; contra, tuttavia, G. Ferri, 304), ritiene che l'art. 2288 sull'esclusione «di diritto» del socio fallito, quantunque dettato per la società semplice, è applicabile alla società in nome collettivo.

In tal senso è la giurisprudenza di merito (App. Roma 21 dicembre 1965, in Giur. it. 1967, I, 2, 78; App. Venezia 15 ottobre 1969, in Temi 1970, 169; Trib. Udine 6 febbraio 1988, in Soc.1988, 819).

Altra disposizione ritenuta applicabile in tema d'esclusione è l'art. 2287 c.c., il quale stabilisce che la delibera di esclusione del socio diventa efficace dopo il decorso di trenta giorni dalla data della comunicazione all'interessato ove questi, nel predetto termine, non abbia proposto opposizione davanti al tribunale (Cass. I, n. 6302/1984).

Segue: c) amministrazione e rappresentanza della società

La Cassazione ha statuito che la posizione degli amministratori, nella società in nome collettivo regolarmente costituita, è soggetta, salvi gli aspetti connessi allo speciale tipo sociale, alla disciplina generale dettata per la società semplice in virtù del rinvio contenuto nell'art. 2293 c.c. (Cass. I, n. 4018/1992).

Si è statuito, conseguentemente, che: a) quando, per il compimento di un atto, è necessario il consenso di tutti i soci, ovvero della maggioranza di essi, i singoli amministratori, in applicazione dei principî dettati dall'art. 2258 c.c., non possono agire da soli, salvo che vi sia urgenza di evitare alla società (Cass. I, n. 9464/2004); b) la rappresentanza, in mancanza di diverse pattuizioni, spetta disgiuntamente a ciascuno dei soci, con la conseguenza che, quando non ne sia contestata la provenienza da uno di essi, ancorché non individuato, l'atto compiuto deve essere ritenuto valido e idoneo a produrre i propri effetti per la società (Cass. I, n. 9927/2004). Le società in nome collettivo, anche se irregolari, sono assoggettate, salvo diversa pattuizione, al regime di amministrazione disgiuntiva e, pertanto, può ritenersi ad esse applicabile la diversa disciplina dell'amministrazione congiuntiva, solo se l'esistenza di tale diversa pattuizione sia stata in concreto dimostrata e non anche se sia mancata la prova del fatto negativo, cioè dell'inesistenza di pattuizioni derogatrici (Cass. I, n. 8538/2004).

Resta altresì fermo:

che nelle società in nome collettivo, in base al combinato disposto degli artt. 2293 e 2266 c.c., la rappresentanza dell'ente spetta, disgiuntamente, a ciascun socio e – salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo – si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, in quanto la legge presume che la volontà dichiarata dal rappresentante nell'interesse della società corrisponda alla volontà sociale;

- che a quest'ultimo fine non è necessario che per manifestare il rapporto rappresentativo il socio amministratore usi formule sacramentali, ma è sufficiente che, dalle modalità e dalle circostanze in cui ha svolto l'attività negoziale e dalla struttura e dall'oggetto del negozio, i terzi possano riconoscerne l'inerenza all'impresa sociale, sì da poter presumere che l'attività è espletata nella qualità di rappresentante (Cass. I, n. 21520/2004).

Bibliografia

G.F. Campobasso, Diritto commerciale, II, Diritto della società, a cura di M. Campobasso, II, Torino, 2017; Cottino, Diritto commerciale, I, 2, Padova 1994, 237 ss.; Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1992; Ferrara, Gli imprenditori e le società, Milano, 1978, 273; G. Ferri, Manuale di diritto commerciale, a cura di Angelici e G.B. Ferri, Torino, 2016; Graziani, Diritto delle società, Napoli, 1963.

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