Codice Civile art. 2254 - Garanzia e rischi dei conferimenti.

Lorenzo Delli Priscoli
Francesca Rinaldi

Garanzia e rischi dei conferimenti.

[I]. Per le cose conferite in proprietà la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita [1465, 1483 ss., 1529, 2286 3].

[II]. Il rischio delle cose conferite in godimento resta a carico del socio che le ha conferite [2286 2]. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione [1578 ss., 1585 ss.].

Inquadramento

A norma dell'articolo in esame, chi conferisce una cosa determinata è tenuto alla garanzia per vizi stabilita dalla legge per la compravendita (Cass. I, n. 20753/2015). Essendo peraltro tale garanzia un effetto meramente naturale del negozio di conferimento, la portata della stessa può essere ampliata o ristretta o anche esclusa del tutto con apposita clausola (App. Firenze 10 gennaio 1959).

La responsabilità del socio conferente è disciplinata, ai sensi dell'art. 2254 c.c., in base alle disposizioni sulla vendita. È onere degli amministratori della società procedere al controllo del conferimento, sia con riferimento alla congruità del valore stimato dal perito sia anche con riferimento alla esecuzione di tutti gli adempimenti, pure pubblicitari, connessi al conferimento stesso, prima di consentire l'esercizio da parte del socio conferente di tutti i diritti (Trib. Verona 28 aprile 1994).

Dal disposto dell'art.  2254 c.c., richiamato dall'art. 2342 c.c., è erroneo argomentare una equiparazione del conferimento della proprietà di una casa con la sua compravendita (Cass. III, n. 8492/1990).

Conferimento in godimento

Secondo la Cassazione, il rischio delle cose conferite in godimento ai sensi dell'art. 2254 c.c. resta a carico del socio conferente; pertanto, solo quest'ultimo ha interesse alla copertura assicurativa per i danni alla cosa, ai sensi dell'art. 1904 c.c. Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la Cassazione ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto valido il contratto di assicurazione contro i danni, stipulato da una società in nome collettivo in relazione ad un'imbarcazione conferita in godimento da un socio (Cass. I, n. 28284/2011).

La Cassazione, pur in epoca non recente (Cass. I, n. 2020/1949), ha esaminato il caso del socio che ha conferito in società il godimento di beni dei quali il socio stesso era locatario e che poi risolve la locazione, autorizzando il proprietario a riprendere il possesso materiale delle cose oggetto della locazione. In tal caso, osserva il Supremo collegio, nessun rapporto sorge fra il proprietario e la società, da considerarsi come sub-conduttrice, e, se la detenzione delle cose conferite è rimasta presso il socio, non può essere ritenuta detentrice di esse anche la società. L'amministratore unico, che ha la rappresentanza della società, non è quindi legittimato – nella situazione suaccennata – a promuovere azione di spoglio contro il proprietario dei beni, che si immise in possesso di essi con il consenso del socio il quale, come locatario, aveva facoltà di risolvere la locazione ed era detentore dei beni locati. La semplice conoscenza da parte del proprietario locatore dell'esistenza di una società fra il conduttore ed altri, anche se questi sia un socio palese, non è sufficiente a concretare gli estremi dello spoglio, ma occorre che la società provi che il socio locatario ha trasmesso alla società la detenzione dei beni conferiti in godimento e che il proprietario di essi ha riconosciuto tale trasferimento.

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