Codice Civile art. 2258 - Amministrazione congiuntiva.Amministrazione congiuntiva. [I]. Se l'amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali. [II]. Se è convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma dell'ultimo comma dell'articolo precedente. [III]. Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società. InquadramentoSe l'amministrazione è congiuntiva (e può essere ritenuta tale solo se sia stata fornita la prova dell'esistenza di una pattuizione in deroga all'art. 2257 c.c., non essendo sufficiente l'inesistenza di pattuizioni in deroga: Cass. I, n. 8538/2004; in dottrina, nello stesso senso, per tutti: Campobasso, 91), per il compimento delle operazioni sociali è necessaria l'unanimità dei consensi, non trovando applicazione – in assenza di una specifica previsione pattizia – l'amministrazione fondata sul principio maggioritario come indicato dall'art. 2388 c.c. per le società per azioni (Cass. I, n. 142/1985). Atto compiuto senza il consenso di tutti gli amministratoriL'atto posto in essere con il consenso di uno solo dei soci cui sia stato conferito il mandato congiunto ad amministrare è annullabile, potendo comunque la società convalidare l'atto compiuto (Cass. I, n. 8852/1987). Con altra decisione, di poco anteriore, la stessa corte aveva qualificato l'atto come inefficace (Cass. I, n. 5623/1986). L'atto compiuto senza il consenso di tutti gli amministratori è invece pienamente valido ed efficace quando vi sia urgenza di evitare un danno alla società, così come stabilito dal terzo comma. La norma è diretta ad impedire che la società possa subire pregiudizi per il ritardo conseguente alla necessità di procedere a consultazione per acquisire il consenso di tutti i soci o della maggioranza di essi; essa presuppone, pertanto, l'acquisizione di tali consensi, che non si sia manifestato alcun dissenso, preclusivo dell'atto o dell'operazione, e che, al contrario, sia ancora possibile acquisire i consensi necessari (Cass. I, n. 9464/2000: muovendo da tale considerazione, la Cassazione ha affermato che esattamente la Corte di merito aveva escluso l'applicabilità della disposizione in esame in presenza di una situazione di grave disaccordo tra i soci, che aveva portato alla nomina di un amministratore giudiziario). Morte di uno degli amministratoriSe uno degli amministratori cui sia stato conferito il mandato congiunto ad amministrare muore, il mandato si estingue e la società non può a maggioranza ratificare l'operato degli amministratori superstiti, essendo a tal fine necessario il consenso unanime dei soci (Trib. Napoli 17 ottobre 1986). BibliografiaG.F. Campobasso, Diritto commerciale, II, Diritto della società,a cura di M. Campobasso, II, Torino, 2017. |