Codice Civile art. 2313 - Nozione.Nozione. [I]. Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari [2318] rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti [2320] rispondono limitatamente alla quota conferita. [II]. Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni. InquadramentoLa società in accomandita semplice si caratterizza per la presenza di due categorie di soci, gli accomandanti e gli accomandatari, distinte il base al regime della responsabilità per le obbligazioni sociali ed a quello della partecipazione all'attività gestoria della società. Pur essendo pacifico che nemmeno le società inaccomandita semplice sono persone giuridiche (Cass. I, n. 2400/1971), non diversamente dalle altre società personali, è tuttavia frequente, in giurisprudenza, il riconoscimento di una qualche «alterità» dell'organizzazione sociale rispetto ai singoli soci. Cosí si è deciso che: a) il mutamento delle persone dei soci, anche se si tratti di socio accomandatario, lascia inalterata la natura della società (Cass. I, n. 1287/1970); b) il ricorso che l'accomandatario di una società in accomandita semplice, della quale non abbia la rappresentanza, promuova in proprio contro un avviso di accertamento riguardante la società, a lui notificato nel suo domicilio e non nella sede sociale, non è idoneo a sanare la nullità di quella notifica, in quanto l'atto non proviene dalla società ma da persona ad essa estranea, perché non ne è il rappresentante (Cass. I, n. 4356/1987); c) deve essere riconosciuta la legittimazione passiva della società e non dei soci amministratori in quanto tali rispetto alla domanda del socio accomandante di una società in accomandita semplice, rivolta ad ottenere la dichiarazione di nullità delle approvazioni di bilanci e dei rendiconti della società per non avere ricevuto comunicazione di tali atti, in considerazione della riferibilità dei loro atti di gestione, secondo i principî della rappresentanza organica, direttamente alla società medesima, quale centro d'imputazione di situazioni giuridiche soggettive (ancorché priva della personalità giuridica: Cass. I, n. 10427/2002); d) non operano nei confronti dei parenti di un socio accomandatario le limitazioni soggettive della prestazione assicurativa previste nei confronti di talune persone che si trovino in determinati rapporti con l'assicurato persona fisica se il contratto di assicurazione sia stipulato dalla società, non avendo allo scopo influenza la circostanza che il socio accomandatario sia illimitatamente responsabile per le obbligazioni della società (Trib. Venezia 31 dicembre 1963, in Arch. circolaz. 1965, 187). e) secondo una tesi espressa in passato, i singoli soci di una società in accomandita semplice, che abbiano dovuto pagare una somma per la responsabilità della società dovuta a fatto imputabile ad un altro socio amministratore, non possono rivalersi su questo poiché privi di legittimazione a far valere nei confronti dell'amministratore l'azione di responsabilità, spettando questa unicamente alla società: in una società di persone infatti l'amministratore risponde solo verso la società e non già verso i singoli soci che siano stati danneggiati da atti dolosi dell'amministratore stesso (Cass. I, n. 3719/1981); tuttavia, più di recente, si è invece affermato il principio secondo cui, nelle società personali, il socio può agire nei confronti dell'amministratore per far valere la responsabilità extracontrattuale di questi in applicazione analogica dell'art. 2395 c.c. (Cass. I, n. 1261/2016; Cass. I, n. 1045/2007). La società in accomandita semplice riveste importanza centrale all'interno delle società di persone e nel sistema imprenditoriale italiano per la combinazione tra disciplina fiscale e contabile (che comporta minori costi e maggiore riservatezza) e flessibilità. In particolare il tipo s.a.s. rimane molto utilizzato nelle società familiari nonché all'interno dei gruppi, mediante l'attribuzione del ruolo di accomandatario ad una società di capitali, tipicamente ad una s.r.l., struttura molto utile ai fini del passaggio generazionale (Speranzin, 553 ss. Il quale evidenzia che, nel nostro ordinamento, nonostante la giurisprudenza in materia continui a testimoniare l'importanza, ma anche le problematiche, di questo tipo di società, non vi sono ipotesi di riforma del diritto italiano e ciò a differenza di quanto accade in altri sistemi normativi – come ad esempio quello tedesco - ove si riscontrano interessanti recenti sviluppi normativi). Nelle s.a.s., mentre gli accomandatari rispondono, come i soci della società in nome collettivo, solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali, i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita. Questi ultimi sono obbligati soltanto nei confronti della società ad eseguire i conferimenti promessi, mentre i creditori sociali non hanno alcuna azione diretta nei loro confronti neppure nei limiti del conferimento promesso e non ancora eseguito. Secondo un orientamento, però, i creditori sociali potrebbero agire nei confronti degli accomandanti in via surrogatoria (art. 2900) in caso di inerzia della società per ottenere il pagamento dei conferimenti ancora dovuti. L'altro discrimine esistente tra le due categorie di soci attiene all'amministrazione della società che compete, in via esclusiva, ai soci accomandatari: al contrario, gli accomandanti sono da essa esclusi, essendo al contrario sanzionata ogni loro ingerenza nell'attività gestoria (Campobasso, 345; Ferri, 675). È oggetto di discussione l'ammissibilità di un socio accomandante che conferisca la propria opera o un servizio: si ritiene che tale conferimento risulti incompatibile con la limitata responsabilità dell'accomandante e, dunque, con il limitato rischio che egli assume con quella partecipazione (Campobasso, 345; Ferri, 675). In definitiva, la dinamica interna alla società in accomandita semplice tra le diverse categoria dei soci deve essere intesa come correlazione tra rischio e potere: gli accomandatari, cui è riservato il potere di amministrazione, partecipano illimitatamente alle perdite e sono illimitatamente e solidalmente responsabili delle obbligazioni sociali; gli accomandanti, esclusi dall'amministrazione, rischiano nei limiti del loro apporto. Conseguentemente, una alterazione di questo riparto che spezzi il binomio potere-rischio pregiudica la qualificabilità della partecipazione in conformità della designazione e, se la pattuizione è essenziale, pregiudica la qualificazione della società in termini di accomandita (Spada, 4). Capacità processualeCollegata alle sentenze riportate nel precedente paragrafo è la seguente, con la quale si è deciso che la domanda di accertamento della nullità di una deliberazione adottata dalla maggioranza dei soci di una società in accomandita semplice e del negozio di conferimento dell'azienda sociale in un'altra società e la domanda di condanna alla restituzione dei beni ereditari di un socio defunto e dei relativi frutti ed al risarcimento dei danni cagionati ad un socio dalla società in accomandita semplice, proposte dal suo liquidatore e dalla diversa società nella quale è stata conferita l'azienda sociale, non comportano la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soci della società in accomandita semplice (Cass. I, n. 2815/1976). Secondo le Sezioni unite, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti di una società in accomandita semplice cancellata dal registro delle imprese in data antecedente al deposito della sentenza impugnata, senza che possa riconoscersi alcun effetto sanante alla costituzione tardivamente operata dai rispettivi soci, la quale rimane a sua volta inammissibile ove la posizione della società (nella specie, volta a dedurre l'illegittimità dell'aggiudicazione ad un terzo di un contratto a seguito di un pubblico incanto, in violazione della prelazione spettante alla società stessa) non sia suscettibile di trasferimento in favore dei soci, pur valendo essa come efficace intervento nel giudizio di legittimità ai fini dell'integrità del rapporto processuale validamente instaurato dal ricorrente nei confronti di altri intimati (Cass.S.U., n. 11344/2013). È stato altresì statuito che nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi (tanto attuale, quanto virtuale), è inammissibile la loro costituzione in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore, al quale sia stato conferito mandato con un unico atto, e ciò anche in ipotesi di simultaneus processus, dato che il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, investendo siffatta violazione il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti. In applicazione di siffatto principio, la Cassazione ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi nella proposizione, da parte di una società in accomandita semplice in liquidazione, e del socio accomandatario in proprio, costituiti in giudizio con lo stesso procuratore, di un'azione per l'adempimento di un obbligo assunto nei confronti della società in riferimento alla vendita di un'azienda della stessa, stante il comune interesse all'adempimento, anche alla luce delle conseguenze normativamente ricollegabili alla posizione del socio accomandatario, solidalmente ed illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali (Cass. I, n. 15584/2013). Inoltre, si è affermato che avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello in seguito a reclamo avverso quella dichiarativa del fallimento di una società personale, emessa dal tribunale contestualmente al decreto di rigetto del concordato preventivo, è legittimato in proprio a proporre ricorso per cassazione anche il socio illimitatamente responsabile, che, pur non oppostosi alla dichiarazione del proprio fallimento, abbia tuttavia reclamato la pronuncia di fallimento della società, essendo sufficiente ai fini della legittimazione al ricorso il requisito della soccombenza nel giudizio a quo (Cass. I, n. 21606/2013). È stato infine deciso che l'azione civile per il risarcimento del danno, nei confronti di chi è tenuto a rispondere dell'operato dell'autore del fatto che integra una ipotesi di reato, è ammessa – tanto per i danni patrimoniali che per quelli non patrimoniali – anche quando difetti una identificazione precisa dell'autore del reato stesso e purché questo possa concretamente attribuirsi ad alcune delle persone fisiche del cui operato il convenuto sia civilmente responsabile in virtù di rapporto organico; pertanto, ove il legale rappresentante di una società in accomandita semplice abbia commesso un reato nello svolgimento dell'attività sociale, del relativo danno rispondono civilmente anche la società ed i soci illimitatamente responsabili (Cass. I, n. 29260/2011). Patrimonio socialeIn punto di soggettività giuridica delle società in accomandita semplice, la Corte di Cassazione ha chiarito che: "anche le società di persone sono, come è noto, dotate di una propria soggettività giuridica e costituiscono, cioè, un distinto centro di interessi, dotato di una sua propria sostanziale autonomia (Cass. 6-3 n. 123/2013). Su tali posizioni, in dottrina, Ferri, 559; contra Campobasso, 442. Creditori particolari del socioDal particolare regime del patrimonio sociale deriva che la quota del socio di società in accomandita semplice, sia il socio accomandante oppure accomandatario, non può formare oggetto di espropriazione forzata da parte del creditore particolare (Trib. Milano 7 febbraio 1966, in Riv. dott. comm. 1966, 916). Quindi, deve escludersi la sequestrabilità delle quote di società in accomandita semplice durante societate da parte dei creditori particolari del socio, poiché il sequestro e conseguentemente il pignoramento comporterebbero la possibilità di una modificazione del rapporto sociale, dovuta alla sostituzione del creditore procedente o di un terzo al socio esecutato, modifica che urterebbe con l'esigenza di rispettare il principio dell'intuitus personae (App. Milano, 23 marzo 1999, in Soc. 1999, 1202). Società di capitali sociaLa Cassazione, in passato, era ferma nell'escludere l'ammissibilità della partecipazione di una società di capitali ad una società di persone, sia pure quale socio accomandante (Cass. I, n. 1906/1993). Ma il punto è stato ormai superato, in forza del dettato normativo esplicito dell'art. 2361 c.c., e della connessa disposizione di cui all'art. 111-duodecies att. c.c. (per tutte, Cass. I, n. 1095/2016) (cfr. amplius, sub. artt. 2295 e 2361 in questo codice). Organo assembleareAnche rispetto alle società in accomandita semplice da sempre la Cassazione ha negato l'esistenza indefettibile di un organo assembleare (Cass. I, n. 173/1965) riconoscendo così che la manifestazione del consenso dei soci non è soggetta a forme vincolate e può essere desunta anche da atti o comportamenti che dimostrino inequivocamente la volontà dei medesimi (Cass. I, n. 2860/1984). Ha peraltro, più di recente, chiarito che ben possono le società personali prevedere nello statuto un procedimento formale di assunzione delle deliberazioni mediante l'organo collegiale: in tal caso, il regime d'invalidità cui fare riferimento sarà quello proprio della società azionaria, di cui agli artt. 2377 ss. c.c.: «Nel bilanciamento tra l'interesse a reagire all'illegittimità dell'atto e l'interesse alla stabilità dell'azione collettiva, occorre valorizzare, più che la valenza generale della disciplina comune dei contratti, il fatto che le società di persone commerciali appartengono al sottosistema del diritto societario retto da autonomi principî e valori: onde, ai sensi dell'art. 12 preleggi, laddove non sussista una specifica disciplina, la materia più affine da considerare in tema di invalidità delle deliberazioni assembleari, dove sussiste il fine primario della continuazione dell'attività sociale, è quella delle società di capitali». Ciò per la considerazione che la società commerciale, dotata o no di personalità giuridica, opera mediante una struttura organizzativa per realizzare lo scopo sociale che ne ha promosso la costituzione: «anche la società personale viene sovente articolata in uno o più organi sociali ed i soci regolamentano i rapporti interni mediante il procedimento assembleare delineato dallo statuto, che, se ne lascia permanere i profili di specialità (come per il termine di impugnazione dell'esclusione ex art. 2287, comma 2, c.c.), laddove non diversamente regolato sembra avvicinarla alle regole comuni delle società di capitali» (Cass. I, n. 1624/2015). I soci accomandanti; clausole atipicheI soci accomandanti rispondono delle obbligazioni sociali «limitatamente alla quota conferita» (art. 2313, comma 2). Se ne è dedotto che, una volta ceduta la quota sociale, non possono ricevere alcun danno dalle vicende societarie; la formulazione della norma, secondo la dottrina prevalente, non implica il riconoscimento di una responsabilità dei soci accomandanti nei confronti dei creditori sociali, sia pure entro i limiti dei conferimenti promessi: i creditori sociali potranno pertanto agire nei confronti dei soci accomandanti solo in via surrogatoria (in tal senso, per tutti: Ferri, 519; Campobasso, 427). Sempre in argomento, la Cassazione ha statuito che una clausola, che sancisca la responsabilità illimitata dei soci accomandanti nei rapporti interni, con la conseguente illimitata partecipazione alle perdite, è nulla perché in palese contraddizione con il tipo della società in accomandita semplice, il quale è caratterizzato proprio dalla limitazione della responsabilità (e conseguentemente del rischio economico) di tale categoria di soci alla quota conferita (Cass. I, n. 2481/2003). Responsabilità dei soci accomandatariA norma dell'art. 2313 c.c. i soci accomandatari della società in accomandita semplice rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, per effetto dei richiami normativi contenuti negli artt. 2315 e 2293, anche con riferimento alle obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio, siccome previsto dall'art. 2269 (Cass. VI, n. 15252/2015); peraltro, in base al combinato disposto degli artt. 2315 e 2304, il socio accomandatario, al quale sia richiesto il pagamento di un debito della società, è titolare del c.d. beneficium excussionis, potendo cioè opporre al creditore sociale la previa escussione del patrimonio sociale (T.A.R. Piemonte II, 15 novembre 2013, n. 1197). La responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni contratte dalla società è illimitata, anche in presenza della liquidazione (Cass. VI, n. 13805/2016) ed attiene anche alle conseguenzee civili per i fatti di reato (Cass. VI, n. 29260/2011). BibliografiaG.F. Campobasso, Diritto commerciale, II, Diritto della società, a cura di M. Campobasso, II, Torino, 2017; G. Ferri, Manuale di diritto commerciale, a cura di Angelici e G.B. Ferri, Torino, 2016; Spada, C'era una volta la società..., in Riv. not. 2004, I, 11; Speranzin, Le società in accomandita semplice in prospettiva comparatistica in Giur. Comm. 4,2022, 553 ss, |