Codice Civile art. 2322 - Trasferimento della quota.

Lorenzo Delli Priscoli
Francesca Rinaldi

Trasferimento della quota.

[I]. La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte [2284, 2369 1].

[II]. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la quota può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale [2469, 2470].

Inquadramento

Per la Cassazione il consenso dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale, richiesto dall'art. 2322 per il trasferimento della quota sociale del socio accomandante di una società in accomandita semplice, non incide sul perfezionamento e sulla validità del negozio di cessione, ma opera come una condicio iuris per l'opponibilità del trasferimento della quota alla società (Cass. I, n. 2055/1979). Non diverso è l'orientamento della giurisprudenza di merito (App. Milano 13 luglio 1982, Giur. comm. 1984, II, 229; Trib. Napoli 19 febbraio 1991, Dir. e giur. 1992, 942; Trib. Vercelli 4 luglio 1990, Foro it. 1990, I, 3264).

Il consenso dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale, richiesto dall'art. 2322 per il trasferimento della quota sociale di una società in accomandita semplice, non incide sul perfezionamento e sulla validità del contratto traslativo ad effetti reali, operando come una condicio iuris per l'opponibilità del trasferimento della quota sociale alla società e potendo esso intervenire, con effetti retroattivi anche dopo il fallimento del socio uscente (Cass. I, n. 17255/2013).

Nello stesso senso, in dottrina: Graziani, 263; Campobasso, 538.

La norma ribadisce il carattere «capitalistico» della partecipazione dell'accomandante e l'attenuazione, per tale categoria di soci, del rilievo dell'intuitus personae. In questa prospettiva, la disposizione distingue l'ipotesi del trasferimento della partecipazione mortis causa da quella del trasferimento per atto tra vivi, risultando la trasferibilità automatica nel primo caso e soggetta al consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale nel secondo. In altre parole, la sostituzione dell'accomandante non importa una modifica dell'atto costitutivo e, in quanto tale, non necessita del consenso unanime di tutti i soci. È stato, però correttamente osservato che tale consenso unanime resta necessario per l'ammissione di un nuovo socio accomandante, fattispecie questa che, invece, comporta la modifica del contratto sociale. Peraltro, è stato osservato che la norma in commento ha natura dispositiva, con la conseguenza che l'atto costitutivo potrebbe prevedere l'intrasferibilità della quota ovvero, all'opposto, la libera cedibilità senza necessità di alcuna autorizzazione ovvero ancora condizionare il trasferimento al diritto di prelazione (Ferri, 586).

La Cassazione ha anche affermato che la mancanza del consenso degli altri soci, necessario per realizzare il subingresso del cessionario al cedente nei rapporti con la società non trasforma la cessione, nei rapporti fra le parti, in un contratto preliminare (Cass. I, n. 3233/1975). Essa costituisce, infatti, un contratto perfetto e pertanto l'annotazione del trasferimento nel libro dei soci e l'adempimento delle formalità relative rappresentano atti di esecuzione degli obblighi assunti dalle parti col contratto e non la stipulazione di un nuovo distinto negozio (Cass. I, n. 1692/1963).

Da ciò la conclusione che la distinzione, posta implicitamente dalla legge, all'art. 2322 c.c., tra effetti interni ed effetti esterni della cessione di quota non procede da una diversità di fattispecie negoziali (cessione con effetto tra le parti e cessioni con effetti anche verso la società) e non postula quindi l'esigenza di una preventiva indagine sulla corretta direzione della volontà dei contraenti, nel cui intento pratico (ove non espressamente esclusi) rientrano globalmente tutti i possibili effetti, interni ed esterni, della convenzione, la cui eventuale limitazione alle sole parti contraenti può essere frutto di una valutazione dell'interprete circa la completezza della fattispecie concreta rispetto a quella legislativamente considerata (Cass. I, n. 340/1971, cit.).

Da segnalare, sempre in argomento, la sentenza emessa dal Trib. Torino 27 febbraio 1978 (Giur. comm. 1979, I, 697) con la quale si è deciso che nella società in accomandita semplice il socio accomandante può cedere inter vivos la propria quota anche senza il consenso del socio accomandatario che abbia conferito solo la propria opera; la decisione muove dalla considerazione che il comma 2 dell'art. 2322 c.c. subordina l'efficacia della cessione – verso la società – al consenso dei soci « che rappresentano la maggioranza del capitale », tra i quali non può essere annoverato il socio d'opera il cui conferimento non viene imputato a capitale.

Trasferimento della quota del socio accomandante mortis causa; frazionamento della quota

Se nell'atto costitutivo o nello statuto è stato stabilito che in caso di decesso di un socio la società continui automaticamente con l'erede, tale clausola non opera automaticamente nei confronti dell'erede designato, ma richiede pur sempre l'accettazione dell'eredità devoluta, nella quale sono comprese le quote sociali quale bene patrimoniale del socio defunto; pertanto l'acquisto delle quote si verifica per successione ereditaria e non iure proprio per effetto del patto sociale. Da ciò discende che, morto il socio, ben può essere ritenuto agli effetti fiscali l'inizio di una comunione ereditaria tra i suoi eredi avente ad oggetto le quote sociali che gli appartenevano (Cass. I, n. 1311/1968). L'accettazione dell'eredità può desumersi anche da fatti concludenti (App. Milano 30 marzo 1993,in Soc. 1993, 1217).

Nella società in accomandita semplice è pienamente ammissibile un frazionamento della quota dell'accomandante in più quote distinte, per effetto della successione mortis causa di più coeredi, o della cessione inter vivos a più acquirenti (Trib. Torino 27 febbraio 1978, in Giur. comm. 1979, II, 697).

Si è ribadito che nella società in accomandita semplice, solo la quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte, ai sensi dell'art. 2322 e che, in caso di morte del socio accomandatario, trova applicazione l'art. 2284, in virtù del quale gli eredi non subentrano nella posizione del defunto nell'ambito della società, e non assumono quindi la qualità di soci accomandatari a titolo di successione mortis causa, ma hanno diritto soltanto alla liquidazione della quota del loro dante causa, salvo diverso accordo con gli altri soci in ordine alla continuazione della società; fermo restando che in tal caso l'acquisto della qualifica di socio accomandatario non deriva dalla posizione di erede del socio accomandatario defunto, ma dal contenuto del predetto accordo (Cass. I, n. 21803/2006).

Trasferimento della quota del socio accomandatario

È pacifico che per il trasferimento della quota dei soci accomandatari di una società in accomandita semplice è richiesta l'unanimità dei consensi, secondo la norma generale in tema di modifiche dell'atto costitutivo delle società personali (Cass. n. 1560/1971 cit.).

La giurisprudenza ammette tuttavia che lo statuto possa prevedere una diversa disciplina subordinando il trasferimento della quota del socio accomandatario al consenso della (sola) maggioranza dei soci o degli altri soci accomandatari ovvero prescindendo del tutto dal consenso degli altri soci (Cass. I, n. 1560/1971).

Nello stesso senso, in dottrina, Graziani, 164; Di Sabato, 223.

Resta inteso che, in base ai principî, nel prestare il proprio consenso al trasferimento delle quote i soci non devono osservare alcuna forma particolare, a meno che questa non sia richiesta dall'atto costitutivo, potendo tale consenso essere, perciò, efficacemente dato anche oralmente o tacitamente (Cass. I, n. 1560/1971, cit.).

Clausole di continuazione con l'erede

L'ammissibilità di clausole di continuazione con l'erede del socio, anche se accomandatario, è comunemente riconosciuta dalla giurisprudenza (Cass. I, n. 2815/1976).

La Cassazione ha, tuttavia, dichiarato invalida la clausola «di continuazione», con la quale i soci di società in accomandita semplice, nell'atto costitutivo, in deroga all'art. 2284, prevedano l'automatica trasmissibilità all'erede del socio accomandatario defunto, di cui non sia certa l'identità, unitamente alla predetta qualità di socio, anche del munus di amministratore, rilevando che tale designazione in incertam personam coinvolge la stessa struttura societaria, e che la funzione amministrativa, strettamente strumentale al perseguimento del fine sociale, non può essere affidata ad un soggetto che, al momento in cui è posto in essere il negozio societario, resti indeterminabile, ovvero sia individuabile con criteri di indifferenza rispetto alle sorti della società e allo scopo che i soci intendono raggiungere (Cass. I, n. 2632/1993).

La clausola statutaria che preveda la trasmissione per causa di morte della quota del socio accomandante nella società in accomandita semplice, disponendo che nel caso di successione di una pluralità di eredi questi nominino un rappresentante comune è evidentemente una clausola posta a favore della società; muovendo da questa constatazione, la Corte d'appello di Milano, con la sentenza 30 marzo 1993, già ricordata, ha ritenuto che la sua inosservanza possa essere fatta valere dalla società stessa o dai soci superstiti ma non dagli eredi dell'accomandante al fine di dimostrare la loro volontà negativa di subentrare al dante causa nella posizione societaria.

La Cassazione ha, più di recente, precisato che è valida la clausola di continuazione, con la quale i soci di una società in accomandita semplice prevedano nell'atto costitutivo, in deroga all'art. 2284 c.c., l'automatica trasmissibilità all'erede del socio accomandatario defunto della predetta qualità di socio, purché non sia anche trasmesso il munus di amministratore, dal momento che tale funzione – a differenza di quanto previsto dall'art. 2455 c.c. per le società in accomandita per azioni – nella società in accomandita semplice non è attribuita di diritto a tutti i soci accomandatari (Cass. I, n. 15395/2013).

Clausole di prelazione

In relazione all'ipotesi in cui lo statuto prevede una clausola di prelazione in favore di altri soggetti, la Cassazione ha deciso, con una non recente sentenza, che la cessione della quota, attuata in favore di terzi in contrasto con il patto di prelazione, non è nulla ma soltanto impugnabile dai promissari, e rimane sanata se costoro non si siano opposti dopo averne avuto conoscenza e aver tollerato, senza proteste o riserve, l'assunzione della veste di socio e l'esercizio dei relativi diritti da parte del cessionario (Cass. I, n. 365/1948).

Bibliografia

G.F. Campobasso, Diritto commerciale, II, Diritto della società, a cura di M. Campobasso, II, Torino, 2017; Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1992; G. Ferri, Manuale di diritto commerciale, a cura di Angelici e G.B. Ferri, Torino, 2016; Graziani, Diritto delle società, Napoli, 1962.

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