Codice Civile art. 2300 - Modificazioni dell'atto costitutivo.Modificazioni dell'atto costitutivo. [I]. Gli amministratori devono richiedere nel termine di trenta giorni all'ufficio del registro delle imprese [99-101 att.] l'iscrizione delle modificazioni dell'atto costitutivo e degli altri fatti relativi alla società, dei quali è obbligatoria l'iscrizione [2626]. [II]. Se la modificazione dell'atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci, questa deve essere depositata in copia autentica. [III]. Le modificazioni dell'atto costitutivo, finché non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza [2193; 211 trans.; 284 c. nav.]. InquadramentoLa disposizione dell'art. 2252 c.c. – secondo cui il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente – è applicabile anche alle società in nome collettivo (Cass. I, n. 1556/1951). Pertanto la modificazione dei poteri attribuiti ai liquidatori dal contratto di società in nome collettivo è invalida, qualora manchi il consenso unanime dei soci, e la necessità di questo non sia esclusa dallo stesso contratto sociale (Cass. I, n. 652/1960). Le norme dettate in sede di s.n.c. per le modificazioni dell'atto costitutivo circoscrivono la loro attenzione al sistema di pubblicità legale. Per ciò che concerne, invece, le condizioni di validità, è applicabile, in virtù del rinvio operato dall'art. 2293, l'art. 2252 che, per la società semplice, subordina la validità delle modifiche dell'atto costitutivo al consenso dell'intera compagine sociale, salva diversa convenzione. Pertanto, in mancanza di diversa pattuizione, trova tutela l'interesse del singolo socio a che rimangano inalterate le basi organizzative, soggettive come oggettive, convenute ab origine (Campobasso, 235). Secondo parte della dottrina il consenso al trasferimento può essere dato anche in via preventiva, ciò che accade qualora venga introdotta nell'atto costitutivo una clausola che preveda la libera trasferibilità inter vivos della quota ovvero la continuazione della società con gli eredi del defunto (Rivolta, 327; Spada, 305). In relazione alle clausole statutarie le quali consentano la modifica «a maggioranza» dell'atto costitutivo la Cassazione ha puntualizzato che nelle società personali, quando si parla di «maggioranza» si intende avere riguardo non già ad un organo collegiale, al quale debba attribuirsi la volontà espressa dalla maggioranza dei suoi membri, bensì ad una pluralità di soci, i quali deliberano liberamente senza l'obbligo della osservanza di formalità, all'unanimità o a maggioranza, a seconda che le supposte disposizioni di legge (o statutarie) richiedano il consenso di tutti i soci o della maggioranza di essi (Cass. I, 19 gennaio 1973 n. 196, in Giur. it. 1973, I, 1, 1446; in materia di deliberazioni di società personali, più di recente, cfr. Cass. I, n. 1624/2015, che ha reputato il regime dell'invalidità modulato, nei limiti della compatibilità, su quello proprio delle società per azioni). Il socio che abbia ceduto la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione; l'indicata pubblicità costituisce, dunque, fatto impeditivo di una responsabilità da coobbligato, rispetto a debiti della società, altrimenti normale, sicché detta circostanza deve essere allegata e provata dal socio che opponga la cessione al fine di escludere la sua responsabilità (Cass. V, n. 6230/2013). Anche alle obbligazioni che trovano la loro fonte nella legge, come quelle di versamento dell'IVA, si applicano le previsioni generali di cui agli artt. 2267,2290 e 2300 c.c., secondo cui il socio di una società in nome collettivo che abbia ceduto la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, ivi compresa l'Amministrazione finanziaria, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo ne sia venuto a conoscenza, non riscontrandosi alcuna disposizione che ne circoscriva la portata al campo delle obbligazioni di origine negoziale. L'adempimento dell'onere pubblicitario, quale fatto impeditivo di tale responsabilità deve essere allegato e provato dal socio che opponga la cessione (Cass. V, n. 20447/2011). Trasformazione della societàIl principio, in forza del quale la trasformazione di una società non dà luogo ad un nuovo ente, ma integra mera mutazione formale di una organizzazione, che sopravvive alla vicenda senza soluzione di continuità, anche per quanto riguarda i rapporti patrimoniali e le relative garanzie a tutela dei terzi, trova applicazione non soltanto nell'ipotesi contemplata dall'art. 2498 (trasformazione in società aventi personalità giuridica), ma pure in ogni altro fenomeno analogo, che investa la disciplina giuridica e l'organizzazione di un ente societario, senza comportarne l'estinzione, come nel caso in cui una società collettiva irregolare si trasformi in una società in accomandita semplice (o viceversa), ferma restando l'identità e l'integrità dell'impresa commerciale da essa gestita (Cass. I, n. 4065/1981). Cessione della quotaSalvo pattuizione contraria, la cessione della partecipazione sociale in una società in nome collettivo non comporta il trasferimento dei crediti già entrati nel patrimonio del cedente (nel caso di specie si trattava degli utili maturati prima della data della cessione) (Trib. Milano 24 gennaio 1991, in Soc. 1991, 1229). È stato inoltre stabilito che il socio di una società in nome collettivo che ceda la propria quota risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento (anteriore) in cui il terzo sia venuto a conoscenza della medesima: tale principio è di generale applicazione ed è quindi applicabile anche alle obbligazioni non negoziali che trovino la loro fonte nella legge (nel caso di specie si trattava dell'obbligo relativo al versamento dell'Iva) (Cass. I, n. 2215/2006). Natura ed effetti della pubblicità legaleIn questa sede di operano alcuni richiami, mentre per la trattazione ex professo della materia si rinvia alla Parte II sul Registro delle imprese. È pacifico che la pubblicità prescritta dalla disposizione in epigrafe, non diversamente da quella stabilita dall'art. 2296, ha naturadichiarativa (Cass. I, n. 1556/1951; più di recente Cass. I, n. 13124/2004, con riguardo all'iscrizione della nomina del socio accomandatario nel registro delle imprese). Si è precisato che fra i «terzi», ai quali – a norma dell'art. 2300 – non è opponibile la modificazione dell'atto costitutivo di società non iscritta nel registro delle imprese, sono da ricomprendersi, oltre ai creditori sociali, anche quelli particolari del socio qualora essi, esercitando la facoltà di cui all'art. 2270, abbiano acquistato diritti, mediante sequestro o pignoramento, anteriormente all'iscrizione della modificazione dell'atto costitutivo (Cass. I, n. 2/1970). E, muovendo da tale premessa, si è statuito che lo scioglimento del rapporto sociale relativamente ad un socio, con contemporanea liquidazione e corresponsione della quota, fino a quando non sia iscritto nel registro predetto, è inopponibile a chi, essendo creditore particolare del socio, a norma dell'art. 2270 abbia agito per il sequestro conservativo degli utili spettanti al socio stesso e della quota sociale. Tale inopponibilità, peraltro, non pregiudica – nei confronti della società e dei soci – la validità e l'efficacia del diritto del socio recedente a conseguire la liquidazione della parte degli utili e della quota spettantegli (Cass. I, n. 2/1970). BibliografiaG.F. Campobasso, Diritto commerciale, II, Diritto della società, a cura di M. Campobasso, II, Torino, 2017; Rivolta, La partecipazione sociale, Milano, 1965; Spada, La tipicità delle società, Padova, 1974. |