Codice Civile art. 2302 - Scritture contabili.InquadramentoL'art. 2214 c.c., richiamato dalla norma in esame, impone all'imprenditore esercente attività commerciale la tenuta del libro giornale, del libro degli inventari (comma 1), delle altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa (comma 2); impone altresì l'ordinata conservazione, per ciascun affare, delle lettere, dei telegrammi e delle fatture, in originale ed in copia. È ritenuta legittima l'applicazione alle società personali dei criteri dettati per la redazione del bilancio di esercizio delle società di capitali (Cass. I, n. 1117/1968; App. Milano 10 marzo 1981, in Foro pad. 1981, I, 50; Trib. Roma 9 ottobre 1987, in Soc. 1988, 248). Pertanto, si attengono ad un criterio giuridico valido per ogni tipo di società gli amministratori delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice, che, nella formazione del bilancio o rendiconto annuale, ritengono di doversi uniformare a quanto viene praticato nelle società per azioni e procedano al calcolo e alla prededuzione delle quote di ammortamento delle attività sociali (Cass. I, n. 187/1965). Si precisa tuttavia che detto bilancio, pur seguendo i criteri di valutazione stabiliti per quello della società per azioni, non è formato con l'osservanza del procedimento di accertamento o controllo imposto per la società per azioni e che gli conferisce assoluto valore probatorio, ma è opera degli amministratori, non è soggetto a pubblicazione ed è solo presentato all'ufficio del registro delle imprese od al notaio per la vidimazione (Cass. I, n. 1117/1968). Inoltre, si è ritenuto che, nel difetto di ogni previsione legislativa, il termine per la presentazione del bilancio sia, anche rispetto alle società di persone, quello stabilito dall'art. 2364 c.c. (Trib. Roma 9 ottobre 1987, cit.). I presupposti per l'obbligo di iscrizione al fondo di previdenza per agenti e rappresentanti di commercio, esteso dall'art. 5 della legge 2 febbraio 1973 n. 12 ai soggetti che operano in società che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni assunte, ricorrono nell'ipotesi di socio accomandante di società in accomandita semplice che in violazione del divieto di cui all'art. 2302 c.c. si ingerisca nella gestione della società stessa (nella specie, sottoscrivendo con gli altri soci il contratto di locazione dell'immobile da adibire a sede sociale: Cass. IV, n. 1974/1992). È dibattuta l'applicabilità della norma a tutte le s.n.c. indipendentemente dal fatto che l'attività esercitata sia o meno commerciale, ovvero alle sole collettive esercenti attività commerciale. Coloro che sostengono la prima impostazione argomentano facendo riferimento al comma 2 ed all'art. 200, comma 1, disp. att., dal cui combinato disposto si desume l'imposizione a tutti i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese dell'obbligo della tenuta della contabilità, in considerazione del rilievo che questa costituisca l'imprescindibile presupposto per la compilazione del bilancio e per l'esercizio del diritto di controllo spettante al socio secondo quanto disposto dall'art. 2261 c.c. (Bione, 524; Bocchini, 49; Minervini, 948; Oppo, 76; contra, Santini 293; Ferri, 423). Anche per ciò che concerne le modalità di tenuta delle scritture contabili devono ritenersi applicabili le norme dettate per le imprese commerciali, rappresentate dagli artt. 2215-2220 (Ferri, 424). Omessa o irregolare tenuta della contabilitàIn una società di fatto l'esercizio dell'impresa è collettivo e le relative responsabilità appartengono a tutti i soci i quali rispondono anche in sede penale della omessa tenuta di libri e scritture contabili obbligatori: né la responsabilità dei soci medesimi può essere esclusa per l'affidamento della contabilità ad un consulente fiscale perché tale fatto non è sufficiente a interrompere il rapporto tra i soggetti tenuti alla corretta assunzione degli obblighi tributari e l'ente impositore (Campobasso, 232; Cavatoni, 789; Ferri, 661). BibliografiaBione, L'imprenditore agricolo, in Tr. Gal. II, Padova, 1978; Bocchini, Manuale di diritto di contabilità delle imprese, Torino, 1995; G.F. Campobasso, Diritto commerciale, II, Diritto della società, a cura di M. Campobasso, II, Torino, 2017; Cavatoni, La tenuta irregolare della contabilità, in Soc. 1992, 789; G. Ferri, Manuale di diritto commerciale, a cura di Angelici e G.B. Ferri, Torino, 2016; Minervini, L'obbligo di contabilità delle società di forma commerciale, in Riv. Soc. 1964, 948; Oppo, Diritto dell'impresa. Scritti giuridici, Padova, 1992, 64; Santini, Sub artt. 2472-2497-bis, in Società a responsabilità limitata, in Comm. S.B., Bologna-Roma, 1992. |