Codice Civile art. 2305 - Creditore particolare del socio.

Lorenzo Delli Priscoli
Francesca Rinaldi

Creditore particolare del socio.

[I]. Il creditore particolare del socio, finché dura la società [2308], non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore [2307 2].

Inquadramento

L'art. 2305 c.c. garantisce l'autonomia patrimoniale della società per tutta la sua durata: il creditore particolare del socio, infatti, non può agire direttamente sul patrimonio sociale né chiedere la liquidazione della quota del proprio debitore. In questo ordine di concetti, l'articolo in esame deroga alla disciplina della società semplice laddove è, invece, previsto (art. 2270, comma 2, c.c.) che, ove i beni del debitore siano insufficienti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. Al contrario, è applicabile alla società in nome collettivo il primo comma dell'art. 2270 c.c., che non risulta derogato dall'art.  2305 c.c., con la conseguenza che il creditore è ammesso a far valere i propri diritti sugli utili spettanti al debitore ed a compiere atti conservativi sulla quota spettante al debitore medesimo in sede di liquidazione Campobasso, 453; Ferri, 673)

Poiché la società di persone è configurabile come una pluralità di soggetti i cui patrimoni sono, ciascuno per una parte, gravati da un vincolo derivante dalla loro parziale destinazione al conseguimento di uno scopo comune, i creditori particolari del socio, tra i quali è lo Stato per l'imposta di successione dovuta dall'erede del socio, non possono vantare alcun diritto sul patrimonio sociale, né possono sui relativi beni far valere il privilegio che presidia il loro credito, concorrendo con i creditori della società. Solo quando, esaurita la liquidazione della società, sarà attribuita al socio la quota di liquidazione, i creditori particolari di costui potranno sulla stessa far valere i loro diritti (Cass. I, n. 2609/1976).

La mancata esteriorizzazione del rapporto societario costituisce il presupposto indispensabile perché possa legittimamente predicarsi, da parte del giudice, l'esistenza di una società occulta, ma ciò non toglie che si richieda pur sempre la partecipazione di tutti i soci all'esercizio dell'attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell'ordinamento interno, e che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio «comune», sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi (art. 2256 c.c.) ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali (art. 2270 e 2305 c.c.), l'unica particolarità della peculiare struttura collettiva «de qua» consistendo nel fatto che le operazioni sono compiute da chi agisce non già in nome della compagine sociale (vale a dire del gruppo complessivo dei soci) ma in nome proprio (Cass. I, n. 17925/2016; Cass. I, n. 14365/2021).

Bibliografia

G.F. Campobasso, Diritto commerciale, II, Diritto della società, a cura di M. Campobasso, II, Torino, 2017; G. Ferri, Manuale di diritto commerciale, a cura di Angelici e G.B. Ferri, Torino, 2016.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario