Codice Civile art. 2307 - Proroga della società.Proroga della società. [I]. Il creditore particolare del socio può fare opposizione alla proroga della società, entro tre mesi dalla iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese [99-101 att.]. [II]. Se l'opposizione è accolta, la società deve, entro tre mesi dalla notificazione della sentenza, liquidare la quota del socio debitore dell'opponente [2289]. [III]. In caso di proroga tacita [2273] ciascun socio può sempre recedere dalla società, dando preavviso a norma dell'articolo 2285, e il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore a norma dell'articolo 2270 [211 trans.]. InquadramentoLa proroga della durata della società può essere espressa o tacita. La proroga espressa implica una modificazione dell'atto costitutivo e, dunque, richiede il consenso espresso di tutti i soci, salvo che il contratto sociale non preveda la possibilità di modificazioni a maggioranza. In caso di proroga espressa, la norma consente al creditore particolare del socio di proporre opposizione, entro tre mesi dalla iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese, al fine di ottenere la liquidazione della quota del socio debitore sulla quale soddisfare le proprie ragioni. Sono legittimati ad esperire l'opposizione esclusivamente quei creditori il cui credito sia sorto in epica anteriore alla deliberazione di proroga (Ferri, 447; Campobasso, 395). Costituendo la proroga una modifica dell'atto costitutivo, essa può essere deliberata, in linea di principio, solo con il consenso di tutti i soci, in virtù di quanto stabilito in via generale dall'art. 2252 da ritenersi applicabile anche alle società in nome collettivo (Cass. I, n. 1296/1984, in Nuova giur. civ. comm. 1985, 197). Il principio secondo il quale le azioni per la liquidazione della quota del socio uscente vanno proposte nei confronti della società, anche se di persone (data la indiscutibile qualità di soggetto di diritto, quantunque sfornito di personalità giuridica) si applica anche al caso (come quello di specie) di azione promossa dall'ex socio per conseguire la quota di partecipazione ad utili inerenti ad operazioni in corso alla data di cessazione del singolo rapporto sociale, o che siano stati accertati dopo quella data, ma siano riferibili ad operazioni precedenti (Cass. I, n. 6376/2004). La forma della proroga della societàLa manifestazione di volontà dei soci, diretta alla continuazione di una società in nome collettivo in un caso in cui quest'ultima potrebbe diversamente sciogliersi, non ha bisogno di essere rivestita della forma scritta, richiesta dalla legge per l'atto costitutivo (Cass. I, n. 3220/1954, in Dir. fall. 1955, II, 69). Perché si possa parlare di proroga tacita è tuttavia necessario che non vi sia soluzione di continuità tra scadenza del termine fissato nell'atto costitutivo e prosecuzione dell'attività sociale (Cass. I, n. 1296/1984). In dottrina, nello stesso senso, Campobasso, 318; Ferri, 456, i quali osservano che altrimenti si ricade nella revoca dello stato di liquidazione. BibliografiaG.F. Campobasso, Diritto commerciale, II, Diritto della società, a cura di M. Campobasso, II, Torino, 2017; G. Ferri, Manuale di diritto commerciale, a cura di Angelici e G.B. Ferri, Torino, 2016. |