Codice Civile art. 2310 - Rappresentanza della società in liquidazione.

Lorenzo Delli Priscoli

Rappresentanza della società in liquidazione.

[I]. Dalla iscrizione della nomina dei liquidatori la rappresentanza della società, anche in giudizio, spetta ai liquidatori [2298, 2489].

Inquadramento

È dubbio, quanto meno in giurisprudenza, se la pubblicità della nomina abbia naturadichiarativae i suoi effetti siano, o meno, regolati dall'art. 2193 c.c.: se, invero, in passato si è ritenuto che anche la nomina non iscritta può essere opposta ai terzi se si prova che ne erano a conoscenza, in quanto i liquidatori derivano i loro poteri dalla deliberazione dei soci o dalla investitura, e non dalla relativa pubblicità, la quale è diretta unicamente a rendere opponibile ai terzi lo status della società conseguente al suo scioglimento (Cass. I, n. 3452/1968); più di recente la stessa Corte sembrerebbe avere optato per l'efficacia costitutiva della iscrizione (Cass. I, n. 13746/2003).

Secondo l'orientamento prevalente in dottrina, la pubblicità prevista dall'articolo in commento ha natura dichiarativa con conseguente opponibilità dell'avvenuta nomina dei liquidatori, pur in difetto della avvenuta iscrizione, ai terzi che di quella nomina fossero a conoscenza e che, quindi, non potrebbero validamente stipulare negozi giuridici con gli amministratori (Campobasso, 438; Ferri, 452).

I poteri di rappresentanza dei liquidatori: a) contenuto

La rappresentanza (dal momento dell'iscrizione della nomina nel registro delle imprese: Cass. I, n. 13746/2003) della società compete ai liquidatori in via esclusiva (Cass. I, n. 8079/2003) e si è precisato che detto potere rimane ai liquidatori anche se viene impugnata la nomina, fino a quando tale atto sia stato annullato con sentenza passata in giudicato (Cass. I, n. 1345/1954).

Ovviamente spetta ad essi non soltanto la rappresentanza attiva delle società ma anche quella passiva: tale principio va coordinato con l'art. 2193 c.c. sicché se una società nel corso del giudizio di primo grado si mette in liquidazione ma non rende noto tale mutamento dei suoi organi rappresentativi all'altra parte, questa... non ha l'obbligo di notificare l'impugnazione al liquidatore della società, ma le è sufficiente, per istituire un valido giudizio di gravame, notificare l'impugnazione a chi aveva assunto la rappresentanza della società stessa nel giudizio di primo grado e nel domicilio che egli aveva eletto presso il suo procuratore (Cass. I, n. 1333/1947).

Segue: b) esercizio disgiunto e congiunto

Vale anche per i liquidatori, come per gli amministratori il principio che l'esercizio del potere di rappresentanza spetta in modo disgiunto (Trib. Prato 24 novembre 1987, in Soc. 1988, 367). È tuttavia legittima la clausola del contratto sociale, la quale disponga che i liquidatori debbono agire congiuntamente, anziché singolarmente e disgiuntamente (Cass. I, n. 2671/1956).

Segue: c) durata

Dal principio che l'estinzione della società si verifica solo quando sia avvenuta l'effettiva liquidazione di tutti i rapporti giuridici pendenti (Cass. I, n. 5803/1989) si è dedotto che i liquidatori continuano a rappresentare la società anche dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione (Cass. I, n. 2962/1978) e fino all'esaurimento di tutte le contestazioni in ordine ai rapporti di dare e di avere facenti capo alla società (Cass. I, n. 16500/2004).

Il ricorso per cassazione proposto, in nome di una società a responsabilità limitata in liquidazione, da persona qualificatasi come «liquidatore» della stessa, senza alcuna precisazione in ordine alle vicende della liquidazione, è inammissibile, dovendosi ritenere proposto da soggetto non legittimato a rappresentare la società in giudizio (Cass. II, n. 3201/2008).

Bibliografia

G.F. Campobasso, Diritto commerciale, II, Diritto della società, a cura di M. Campobasso, II, Torino, 2017; G. Ferri, Manuale di diritto commerciale, a cura di Angelici e G.B. Ferri, Torino, 2016.

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