La differenza tra arbitrato rituale e irrituale

Redazione scientifica
09 Ottobre 2018

Quello che costituisce l'effettivo criterio è l'obiettivo della clausola compromissoria, il quale viene a identificarsi, se si tratta di arbitrato irrituale, nella natura negoziale del compito deferito all'arbitro; e in questo caso indice dirimente, alla luce di un'evidente logica, è l'enunciazione nella clausola dell'impegno delle parti a considerare definitivo e vincolante il lodo, in quanto espressione della loro volontà.

Il caso. La Corte d'appello di Roma dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta contro un lodo, per essere l'arbitrato irrituale. Contro tale decisione ha proposto ricorso il soccombente, per avere il giudice del gravame dichiarato inammissibile l'impugnazione ritenendo erroneamente che il lodo fosse irrituale senza interpretare al clausola compromissoria ai sensi degli artt. 1362 e ss. c.c..

Il discrimen tra arbitrato rituale e irrituale. Il Collegio osserva come il parametro fondamentale di interpretazione della natura dell'arbitrato dal quale, in permanenza di dubbio (come avvenuto nel caso di specie), discende il canone residuo e “di chiusura” adottato dalla Corte territoriale, è in effetti lo scopo che le parti intendono perseguire tramite la clausola compromissoria e, poi, tramite il conseguente lodo. Laddove le parti perseguono una soluzione definitiva della controversia mediante l'introduzione di un ulteriore strumento negoziale ad integrazione di quello da cui è sortita la controversia stessa, le parti optano per l'arbitrato irrituale, affinché la soluzione non sia frutto, appunto, di una valutazione lato sensu giurisdizionale bensì integri una ulteriore manifestazione della loro volontà.

I Giudici ricordano come la tradizionale individuazione del discrimen tra arbitrato rituale e irrituale è emersa in Cass. civ., n. 24558/2015, il cui insegnamento in ordine alle modalità accertatorie della specie di arbitrato coincide con quel che è stato effettuato dalla Corte di merito nel caso in esame.

L'obiettivo della clausola compromissoria. La Suprema Corte, rigettando il ricorso, ribadisce che «quello che costituisce l'effettivo criterio è l'obiettivo della clausola compromissoria, il quale viene a identificarsi, se si tratta di arbitrato irrituale, nella natura negoziale del compito deferito all'arbitro; e in questo caso indice dirimente, alla luce di un'evidente logica, è l'enunciazione nella clausola dell'impegno delle parti a considerare definitivo e vincolante il lodo, in quanto espressione della loro volontà».

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