Conferimento di partecipazioni di minoranza e successiva scissione: è operazione abusiva

La Redazione
09 Ottobre 2018

Può costituire operazione abusiva il conferimento di partecipazioni di minoranza in una società, seguita dalla scissione dell'unica conferitaria.

Può costituire operazione abusiva il conferimento di partecipazioni di minoranza in una società, seguita dalla scissione dell'unica conferitaria. Ad affermarlo è l'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 30 pubblicata lo scorso 8 ottobre.

L'interpello. La vicenda sorge da un progetto di riorganizzazione societaria di una holding, il cui capitale sociale è detenuto in misura uguale tra quattro fratelli, soci persone fisiche. I soci vorrebbero costituire una nuova società, mediante il conferimento, da parte di ciascuno, della propria quota di partecipazione: la nuova holding acquisterebbe il controllo totalitario della precedente società; in seguito, il progetto prevede una scissione parziale (asimmetrica non proporzionale) della conferitaria in quattro entità, con attribuzione a ciascun socio persona fisica, del 100% della società scissa e delle tre beneficiarie.

Il parere dell'Agenzia delle Entrate. L'operazione di conferimento di partecipazione di minoranza, seguita dalla scissione dell'unica conferitaria, costituisce per l'Agenzia delle Entrate un'operazione abusiva ex art. 10-bis l. n. 212/2000.

Dal punto di vista fiscale, i conferimenti in società sono equiparati alle cessioni a titolo oneroso; nel momento in cui un socio persona fisica, non in regime di impresa, conferisce una partecipazione a una società di nuova costituzione, realizza una plusvalenza (o una minusvalenza), costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita. L'art. 177, comma 2, TUIR, che disciplina l'ipotesi di conferimento, attraverso cui la società conferitaria acquisisce il controllo di diritto ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. della società le cui partecipazioni sono conferite, non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni, bensì prevede un criterio di valutazione delle partecipazioni (c.d. regime a realizzo controllato).

Nel caso di specie, la costituzione di una propria holding unipersonale in capo a ciascun socio non potrebbe beneficiare del suddetto regime, con la conseguenza che il modello di riorganizzazione prescelto farebbe conseguire un indebito vantaggio fiscale in capo a ciascun socio.

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