Coeredi di un immobile: responsabilità solidale per le spese condominiali
09 Ottobre 2018
I coeredi di un immobile sono solidalmente obbligati per quanto riguarda le spese condominiali oppure solo pro quota?
Come ogni altro debito anche quelli di condominio vengono ereditati a meno che gli eredi stessi non abbiano effettuato una rinuncia. Pertanto, in caso di accettazione, l'erede risponde dei debiti. Nel caso in cui gli eredi siano più di uno, emerge la problematica di stabilire come vadano suddivisi gli oneri condominiali. La questione trova soluzione nell'art. 752 c.c., il quale dispone che i coeredi contribuiscano tra loro al pagamento dei debiti e dei pesi ereditati in proporzione delle quote, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto. Premesso ciò, ai fini della responsabilità delle obbligazioni verso il condominio, è importante evidenziare il momento della nascita del debito:
Infatti, come ci ricorda la Corte di legittimità, l'art.752 c.c. riguarda i debiti e i pesi esistenti nel patrimonio del de cuius al momento della morte e quelli sorti in conseguenza della successione ereditaria, non anche i debiti venuti ad esistenza a causa della libera condotta degli eredi, i quali non adempiano obbligazioni che, sebbene derivino i propri presupposti remoti da atti o fatti riconducibili alla sfera patrimoniale del de cuius, siano sorte successivamente alla morte di lui, conseguendone in senso non giuridico, ma soltanto occasionale (Cass. civ. sez. II 11 aprile 2013, n. 8900). Ne consegue che l'obbligazione concernente il pagamento di spese condominiali relative ad una unità immobiliare ricevuta per successione è di natura indivisibile, se e fino a quando indivisa resta la proprietà cui la stessa afferisce. Come tale, siffatta obbligazione è soggetta all'applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 1317 e 1294 c.c. in forza del quale i suddetti comproprietari rispondono solidalmente del debito di cui trattasi. Difatti i comproprietari di una unità immobiliare sita in un condominio di edifici sono tenuti in solido, nei confronti del condominio stesso, al pagamento degli oneri relativi all'immobile, sia perché trattasi di un obbligo gravante sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica ed i comunisti rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale di cui all'art. 1294 c.c., alla cui applicabilità non è di ostacolo la circostanza che le quote della unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi (Trib. civ. Genova, sez. III, 26 aprile 2012, n. 1606; Cass, civ., sez. II, 21 ottobre 2011, n. 21907).
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