Legge - 23/11/1939 - n. 1966 art. 3

Gerardo D'Antuono

Art. 3.

La società di cui alla presente legge non potranno costituirsi sotto forma di società anonima se non con un capitale minimo di lire duecentomila e con un capitale di almeno lire un milione, qualora abbiano per oggetto l'amministrazione e la rappresentanza di azionisti o di obbligazionisti. Il capitale deve essere interamente versato e investito per la metà in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per tutta la durata della società. Nel caso in cui, tuttavia, il capitale sottoscritto superasse la cifra di un milione, il deposito da vincolarsi non sarà mai superiore all'importo di lire 500.000. Detti titoli dovranno essere depositati presso una delle aziende di credito di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1938, n. 141, sotto la responsabilità solidale degli amministratori e dei sindaci.

Le azioni in ogni caso devono essere nominative e non possono essere cedute se non col consenso del Consiglio di amministrazione (1).

(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione. Da ultimo, l'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.

Inquadramento

L'art. 3 stabilisce le condizioni essenziali per la costituzione di una società fiduciaria e di revisione in forma di società anonima (prototipo delle moderne società di capitali). La sua formulazione lascia trapelare l'implicita volontà di consentire anche l'adozione del modello societario personalistico. Ciò d'altronde viene confermato dal testo dell'art. 2, comma 3, del r.d. n. 531/1940, recante norme di attuazione della l. n. 1966/1939, ai sensi del quale: «Quando la società è costituita sotto forma di società in nome collettivo o accomandita semplice e qualora non siano prestate le garanzie previste dalla prima parte di questo articolo per le società anonime, la domanda deve essere corredata da documenti atti a provare che ciascuno dei soci a responsabilità illimitata è in grado di rispondere per le obbligazioni sociali con un patrimonio adeguato agli scopi della società».

L'unanimità degli interpreti ritiene che oggi per la costituzione di una società fiduciaria e di revisione ai sensi della l. n. 1966/1939 sia possibile adottare qualsiasi forma societaria idonea allo svolgimento di attività commerciale (con esclusione dunque della società semplice).

Disciplina

La disposizione in commento deve essere necessariamente adeguata alla materia societaria come ridisegnata dal codice civile del 1942. Focalizzando l'analisi sulle società di capitali, di cui come detto innanzi la società anonima costituisce il prototipo, deve ritenersi che ai sensi della l. n. 1966/1939 una società fiduciaria e di revisione possa assumere sia la forma della s.p.a. che della s.r.l. D'altronde, come è stato rilevato in giurisprudenza, «il legislatore del 1939 non poteva che prevedere la società anonima nell'ambito della società di capitali, in quanto la s.r.l. è stata introdotta solo con il codice del 1942. Non ci sono d'altra parte ragioni logico-giuridiche tali da escludere che una società (fiduciaria) possa costituirsi sotto forma di società a responsabilità limitata» (Trib. Milano, 26 febbraio 1976).

Quanto alle soglie minime di capitale sancite dall'art. 3 per l'adozione della forma della società anonima, si evidenzia come l'articolo in commento preveda limiti più alti rispetto a quelli ordinariamente stabiliti nel 1939 per questo tipo di società. Tale circostanza ha indotto gli interpreti a chiedersi se anche per l'adozione dei modelli della s.p.a. e della s.r.l. debbano concepirsi limiti più alti. Il problema è stato risolto negativamente, ritenendosi che «in mancanza di una specifica disposizione di legge i minimi di capitale delle società fiduciarie debbono ritenersi uguali a quelli stabiliti per le altre società aventi la medesima struttura giuridica e cioè 200 milioni per le s.p.a. e 20 milioni per le s.r.l. con l'obbligo per queste ultime di nominare il collegio sindacale qualora il capitale sociale non sia inferiore a 100 milioni» (Trib. Udine, decreto 19 dicembre 1993; Di Majo, 16: così, prima delle modifiche ai capitali minimi di dette società).

In linea con la suddetta interpretazione, peraltro, si può ritenere che l’articolo in commento debba essere conformato anche alle più recenti modifiche della disciplina delle società di capitali, e precisamente: alla riduzione della soglia minima di capitale a euro 50.000 per le s.p.a. (art. 2327 c.c., come modificato dall'art. 20 del d.l. n. 91/2014); alla rimozione dell'obbligo per le s.r.l. di nominare il collegio sindacale quando il capitale sociale sia pari o superiore al minimo previsto per le s.p.a. (art. 2477 c.c., come modificato dalla l. n. 116/2014 in sede di conversione del d.l. n. 91/2014); alla possibilità di costituire una s.r.l. con capitale ridotto (art. 2463 c.c., novellato dall'art. 9, comma 15-ter del d.l. n. 76/2013 come modificato dalla legge di conversione n. 99/2013).

Bibliografia

Belviso, Gli intermediari finanziari (tra storia e nomenclatura), in Giur. comm., 2000, 165; Di Majo, La società fiduciaria e il contratto fiduciario nella giurisprudenza e nella prassi degli organi di controllo, Padova, 1995; Jannuzzi, Le società fiduciarie, Milano, 1988.

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