Legge - 23/11/1939 - n. 1966 art. 6

Gerardo D'Antuono

Art. 6.

Sono abrogati il R.D. 16 dicembre 1926, n. 2214, e il R.D.L. 9 giugno 1927, n. 964.

Nulla è innovato alle disposizioni del regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, per quanto si riferisce alle società fiduciarie che abbiano per oggetto la gestione fiduciaria di beni conferiti da terzi, corrispondendo utili della gestione (1).

(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall' articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200. Successivamente l'efficacia della presente legge è stata ripristinata dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9, in sede di conversione. Da ultimo, l'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore del presente articolo.

Inquadramento

Gli articoli 5 e 6, posti a chiusura del breve provvedimento in esame, sanciscono: a) l'obbligo per le società fiduciarie e di revisione già esistenti al tempo di promulgazione della legge n. 1966/1939 di adeguare la propria struttura alle nuove disposizioni normative; b) l'abrogazione delle precedenti disposizioni in materia, fatta eccezione per la disciplina degli enti di gestione fiduciaria di cui al r.d.l. n. 1598/1933.

Si ritiene che l'intenzione del legislatore del '39 fosse quella rimarcare la separatezza tra le società costituite ai sensi della l. n. 1966/1939 e gli enti di gestione fiduciaria (Nisio, 45). Ciò, del resto, risulta in linea con quanto rilevato in precedenza, in punto di analisi delle peculiarità strutturali e finalistiche dei soggetti in discussione, ove si è messo in luce che a differenza delle società fiduciarie e di revisione previste dalla legge n. 1966/1939, l'attività degli enti di gestione fiduciaria appare improntata prevalentemente al perseguimento di finalità produttive con adozione del modello della fiducia romanistica (cfr. art. 1).

Bibliografia

Nisio, L'attività di «amministrazione» delle società fiduciarie (evoluzione e prospettive), in Banca borsa tit. cred. 2003, I, 42.

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