Conferme dalla Suprema Corte: la notifica dopo le ore 21 va al giorno dopo

Redazione scientifica
10 Ottobre 2018

In tema di notificazione con modalità telematica, l'art. 16-septies del d.l. n. 179/2012, conv. con modif. nella l. n. 221/2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 3, l. n. 53/1994, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo.

Il caso. La Corte di cassazione, accogliendo l'eccezione sollevata da parte dei controricorrenti, ha ritenuto il ricorso avverso la pronuncia della Corte di merito inammissibile in quanto tardivamente proposto.

Infatti, premessa l'applicabilità alla fattispecie del termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., quale scaturente dalla novella di cui alla legge n. 69/2009, il termine per la proposizione del ricorso veniva a scadere il 21 novembre 2016 e la notifica del ricorso era avvenuta alle ore 23.47 del giorno 21 novembre 2016, come risultava dalla ricevuta di accettazione.

Notificazione con modalità telematica. Ai sensi dell'art. 16-septies d.l. n. 179/2012, conv. nella l. n. 221/2012, è previsto che «la disposizione dell'art. 147 c.p.c. si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo».

La notifica dopo le ore 21 va al giorno dopo. Ritengono, pertanto, i Giudici di dare continuità all'orientamento da ultimo ribadito da Cass. n. 30766/2017, alla luce del quale «in tema di notificazione con modalità telematica, l'art. 16-septies del d.l. n. 179/2012, conv. con modif. nella l. n. 221/2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21.00, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 3, l. n. 53/1994, si perfeziona alle ore 7.00 del giorno successivo, secondo la chiara disposizione normativa, intesa a tutelare il diritto di difesa del destinatario della notifica senza condizionare irragionevolmente quello del mittente».

In relazione al caso in esame, ne consegue che la notifica deve considerarsi ex lege perfezionata in data 22 novembre 2016, e quindi quando il termine perentorio per la proposizione del ricorso era ormai scaduto.

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