Natura presunta della responsabilità da prodotto difettoso
11 Ottobre 2018
IL CASO Un uomo ricorre contro la sentenza del Tribunale di Ragusa che aveva respinto, riformando la sentenza del Giudice di Pace, la sua richiesta di risarcimento, ad una casa automobilistica, a seguito dell'improvviso spegnimento del motore causato dalla penetrazione negli ingranaggi di una ingente quantità di acqua piovana ristagnante sull'asfalto. Il ricorrente lamenta l'erronea applicazione da parte del Tribunale delle norme sull'onere della prova in tema di tutela del consumatore per prodotto difettoso, in quanto aveva applicato l'inversione della prova.
ONERE DELLA PROVA .. La Cassazione ritiene infondato il motivo e ricorda che la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta e non oggettiva, perché se è vero che essa prescinde dall'accertamento di una colpa del produttore, altrettanto non può dirsi della dimostrazione del difetto del prodotto, il cui onere grava sul soggetto danneggiato. Ed in capo a lui incombe la prova del collegamento causale non tra prodotto e danno, ma tra difetto e danno.
A CARICO DEL CONSUMATORE DANNEGGIATO La Corte ricorda poi che l'art. 114 del codice del consumo, che postula la responsabilità del produttore per i danni cagionati da difetti del suo prodotto, deve essere coordinato con il successivo art. 120, che pone la prova del vizio a carico del consumatore danneggiato.
NESSUNA VALUTAZIONE DI FATTO Inoltre, conclude la Corte, la nuova valutazione auspicata dal ricorrente degli elementi di fatto che caratterizzano l'evento dannoso, quali le testimonianze, l'altezza della pozzanghera, la presenza di altre auto e l'ora di arrivo dei Vigili del fuoco tende ad una valutazione inammissibile in sede di legittimità. La Cassazione respinge pertanto il ricorso e condanna il ricorrente al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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