Foro del consumatore: in quali casi si applica al rapporto avvocato-cliente?

Redazione scientifica
11 Ottobre 2018

In tema di competenza per territorio nel procedimento di ingiunzione proposto da un avvocato nei confronti del proprio cliente per il pagamento di onorari professionali, non trovano applicazione le regole sul foro del consumatore ove la prestazione professionale sia stata resa in un giudizio inerente all'attività imprenditoriale e professionale svolta dal cliente.

Il caso. Veniva proposta opposizione contro il decreto ingiuntivo del tribunale di Genova con il quale era stato ingiunto il pagamento di una somma di denaro in favore di un avvocato, a titolo di compensi per l'attività professionale svolta nell'interesse dell'opponente in un giudizio dinanzi al tribunale di Belluno. L'opponente eccepiva l'incompetenza del tribunale adito. L'avvocato si costituiva sostenendo l'infondatezza della proposta eccezione di incompetenza ai sensi dell'art. 637, comma 3, c.p.c., essendo iscritto nell'albo del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Genova. Il tribunale adito, ritenuta sussistente in capo all'opponente, residente a Belluno, la qualifica di consumatore, dichiarava l'incompetenza per territorio del tribunale di Genova, per essere competente il tribunale di Belluno.

Regolamento di competenza. L'avvocato ha proposto istanza di regolamento di competenza, sostenendo che la causa da lui patrocinata riguardava un oggetto che non era estraneo all'attività professionale svolta dalla cliente (agente monomandatario per la promozione di prodotti di una società) e, pertanto, non può trovare applicazione lo speciale foro del consumatore.

Il Collegio ritiene di dover dare continuità al principio in base al quale «in tema di competenza per territorio nel procedimento di ingiunzione proposto da un avvocato nei confronti del proprio cliente per il pagamento di onorari professionali, non trovano applicazione le regole sul foro del consumatore ove la prestazione professionale sia stata resa in un giudizio inerente all'attività imprenditoriale e professionale svolta da cliente» (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 21187/2017).

Onere di contestazione. Proseguono, poi, i Giudici rilevando che l'eccezione di incompetenza è soggetta all'istruzione sommaria da parte del giudice del merito, sicché la non immediata contestazione di controparte al riguardo non rileva, atteso che la qualità professionale era già evidenziata dagli atti prodotti in allegato al ricorso monitorio.

Principio di diritto. Per tale ragione, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso fondato alla luce del seguente principio di diritto: «In presenza di eccezione di incompetenza inderogabile (nella specie fondata sul foro del consumatore), tempestivamente formulata dalla parte convenuta (nella specie opponente, convenuta in senso sostanziale) e, in particolare, di eccezione fondata sulla sussistenza della qualità di consumatore in capo alla predetta parte, poiché l'art. 38 c.p.c. esige che l'istruzione sulla competenza sia fatta sulla base di quello che risulta dagli atti, non è necessario che la contestazione della qualità di consumatore sia sollevata nell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa, se e in quanto l'inesistenza di tale qualità emerga dagli atti già alla predetta udienza».

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