Giudizio di cassazione: no alla revoca del gratuito patrocinio
12 Ottobre 2018
Il caso. Viene proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del tribunale di Napoli di rigetto della domanda avanzata per il pagamento di una somma a titolo di competenze professionali relative all'incarico di perito assicurativo.
Il Collegio ha deciso per il rigetto del ricorso. Essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sussistono le condizioni per dare atto dell'obbligo di versamento, da parte dello stesso ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata (cfr. Cass. civ., n. 13935/2017).
Revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. A parere della Corte, in sede di legittimità, non deve provvedersi sull'istanza di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato avanzata dal pubblico ministero. Infatti, nell'ambito delle disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, l'art. 11 comma 3, TU sulle spese chiarisce a proposito della revoca del decreto di ammissione, invece, per i processi civili davanti alla Corte di cassazione, non è stabilità un'identica esplicita previsione di competenza in ordine alla revoca.
Competente è il giudice di rinvio. Peraltro, l'art. 83, comma 2, TU spese, per il giudizio di cassazione, affida anche la liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore al giudice di rinvio, ovvero a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. Deve quindi ritenersi che competente a provvedere sulla revoca dell'ammissione al patrocinio per il giudizio di cassazione, come nella specie provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sia comunque il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. |